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24 Novembre 2017

Dividendi di fonte estera percepiti tramite società intermedie non residenti: le regole per dimostrarne la provenienza

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 144 del 22 novembre 2017, ha affrontato una nuova questione relativa alla documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano tramite società intermedie non residenti in Italia.

La società istante ha rappresentato di detenere l’intero capitale di una società olandese, la quale, a sua volta, controlla interamente un’altra società residente in Olanda. La terza società, fino al 2009, ha prodotto utili sia in Olanda, che in Svizzera dove aveva un ramo dell’azienda. Nel 2009 ha, poi, ceduto tale ramo d’azienda realizzando così una plusvalenza che è stata assoggettata a tassazione in parte in Olanda ed in parte in Svizzera. Una volta venduto il ramo d’azienda svizzero, la società ha continuato a produrre utili esclusivamente in Olanda, dove tali utili sono stati tassati.

Gli utili della terza società sono stati distribuiti alla seconda società olandese, la quale li ha in parte versati alla società italiana. Questi utili sono stati esclusi dalla tassazione in Italia nella misura del 95 % del loro ammontare, in quanto provenienti da una società olandese e, quindi, con residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata.

Ciò che è avvenuto nel corso di un accertamento è che il suddetto trattamento fiscale è stato parzialmente disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, dal momento che gli utili che erano stati percepiti dalla società italiana istante sarebbero stati in parte provenienti da uno Stato incluso nella black list (la Svizzera). Si sarebbe trattato, infatti, di utili ottenuti dal ramo d’azienda della terza società localizzato in Svizzera.

A seguito di accordo raggiunto tra l’Amministrazione finanziaria e la società istante, è stata definita la quota di utili attribuibile al ramo d’azienda svizzero e, quindi, assoggettabile a tassazione integrale, e la quota di utili proveniente dall’Olanda e, quindi, imponibile nella misura del 5 %.

Infine, nel 2016, la terza società ha deliberato la distribuzione alla seconda società di un dividendo di 20 milioni di Euro, specificando, nella delibera dell’assemblea degli azionisti, che il dividendo in questione avrebbe dovuto essere pagato attingendo interamente dagli utili di provenienza olandese. La seconda società, a sua volta, ha deliberato la distribuzione di tale dividendo alla prima società, ossia alla società istante italiana.

La questione da affrontare consiste nel corretto trattamento fiscale da riconoscere al dividendo in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il socio residente in Italia deve dimostrare, con adeguata documentazione, se ed in quale misura gli utili a lui distribuiti provengono da Paesi a fiscalità privilegiata. Se una tale dimostrazione non viene data, si ritengono distribuiti, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti dal paradiso fiscale.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le delibere adottate dalle società olandesi, dalle quali emerge chiaramente che le somme distribuite provengono da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, costituiscono una documentazione idonea a dimostrare che i dividendi percepiti dalla società italiana non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, ossia della disposizione secondo la quale gli utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata concorrono interamente alla formazione del reddito di colui che li percepisce (regime di imposizione integrale). Si applica, pertanto, l’imposizione parziale.

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