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19 Gennaio 2018

Dichiarazione precompilata: quando l’IPAB deve trasmettere i dati

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione relativa alla trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 7 del 16 gennaio 2018.

In particolare, l’istante è un IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. L’attività svolta è esente da Iva e la struttura è, altresì, dispensata dagli obblighi di fatturazione e registrazione.

L’istante ritiene di rientrare tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’oggetto dell’obbligo di trasmissione dei dati tenendo conto che la struttura è esonerata dall’emissione di quei documenti fiscali che sono generalmente oggetto di tale obbligo di trasmissione.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le strutture che operano nel settore assistenziale e socio-sanitario, in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione di servizi socio-sanitari, sono tenute a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie detraibili nella misura in cui rimangono a carico degli utenti. Il soggetto istante è una struttura autorizzata all’erogazione di servizi socio-sanitari e, pertanto, è tenuto a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese per prestazioni sanitarie detraibili.

Riguardo ai dati da trasmettere, la normativa in materia fa riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture e rimaste a carico degli utenti, che siano attestate da documenti fiscali, rilasciati su richiesta del cliente.

A tal proposito, è stato precisato che, in caso di ricovero di un anziano in una struttura assistenziale, le spese detraibili sono esclusivamente quelle mediche e non anche quelle per la retta di ricovero. I costi non sanitari rimasti a carico degli utenti devono essere trasmessi come “altre spese” o non vanno trasmessi affatto, non avendo natura di spese sanitarie.

Per quanto riguarda la situazione dell’istante, questo ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di non essere tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti effettuate e, quindi, di non emettere fatture per le spese sostenute dagli utenti per i servizi ricevuti nella struttura. L’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che non sussiste neanche l’obbligo di rilasciare ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di rilasciare fattura qualora il cliente lo richieda espressamente.

Allo stesso tempo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la normativa prevede anche che il contribuente non possa essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione nel caso in cui siano poste in essere determinate operazioni, sia pur esenti da imposta, come le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura convenzionate, da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS e le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (prestazioni previste dall’articolo 10, numeri 18 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che qualora l’utente abbia richiesto all’ente istante il rilascio di documentazione fiscale o qualora l’ente renda delle prestazioni esenti che rientrano nella previsione del suddetto articolo 10, numeri 18 e 19, la struttura istante è tenuta a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali l’obbligo in questione, invece, non sussiste.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che, in caso di emissione dei documenti fiscali di spesa, occorre dettagliare analiticamente le voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo, quindi, in fattura le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’utente perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo. Qualora, poi, non sia possibile distinguere in maniera analitica tra le voci di spesa sanitaria e non sanitaria, occorre determinare la quota di spesa sanitaria applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali.

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