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Novità Irpef - Ires
19 Febbraio 2016

Dichiarazione precompilata: definite le modalità di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2016, è stato disposto che gli enti e le casse con fine assistenziale ed i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale dovranno seguire le modalità definite nel Provvedimento medesimo e le specifiche tecniche contenute nell’allegato al Provvedimento per effettuare la comunicazione annuale, per via telematica, all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, a partire dai dati relativi al 2015.

Nel Provvedimento, è precisato che non è necessario comunicare i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non è prevista la deducibilità ai fini Irpef.

La comunicazione in questione deve essere effettuata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline ed utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati ad effettuare tale comunicazione possono avvalersi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e delle compagnie di assicurazione o delle società di servizi che intervengono nella gestione amministrativa dei rapporti, in virtù di specifici accordi contrattuali.

Nel Provvedimento, è precisato che esistono tre diverse tipologie di invii:

  • gli invii ordinari. Si tratta delle comunicazioni con le quali vengono inviati i dati richiesti dalla normativa. Possono essere effettuati più invii ordinari riguardo al medesimo periodo. Le comunicazioni ordinarie successive si intendono effettuate in aggiunta alle precedenti;
  • gli invii sostitutivi. Si tratta delle comunicazioni effettuate in completa sostituzione di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva già acquisita dal sistema telematico;
  • gli invii di annullamento. Si tratta delle comunicazioni con le quali si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa in precedenza e già acquisita con esito positivo dal sistema telematico. A seguito dell’annullamento di una comunicazione sostitutiva, i dati contenuti in quest’ultima comunicazione vengono cancellati, senza che vengano ripristinati i dati presenti nella comunicazione della quale aveva preso il posto.

Tali comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Se il file inviato entro il predetto termine viene scartato, si potrà effettuare una nuova comunicazione ordinaria entro tale termine o entro i cinque giorni successivi alla segnalazione dell’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse nei termini prescritti saranno utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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