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Novità Irpef - Ires
19 Dicembre 2014

Dichiarazione dei redditi precompilata: al via la comunicazione dei dati sui mutui, le assicurazioni ed i contributi previdenziali

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Con tre diversi Provvedimenti pubblicati il 16 dicembre 2014, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di trasmissione dei dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente dai contribuenti, trasmissione che dovrà essere effettuata, entro il 28 febbraio 2015, da parte dei soggetti obbligati in virtù della nuova normativa sulla dichiarazione dei redditi precompilata, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate l’elaborazione di tale dichiarazione ed i controlli sugli oneri deducibili e gli oneri detraibili.

In particolare, il primo Provvedimento riguarda i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria. Tali soggetti dovranno comunicare, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi ed oneri accessori per mutui agrari e fondiari.

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Il secondo Provvedimento riguarda, invece, gli enti previdenziali, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria. La comunicazione regolata dal Provvedimento avrà ad oggetto i dati, per tutti i soggetti del rapporto, relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali corrisposti nell’anno precedente. Valgono le medesime modalità di trasmissione della comunicazione.

Il terzo Provvedimento, infine, riguarda le imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all’Anagrafe tributaria e le aziende, gli istituti, gli enti e le società, anch’essi già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria.

Oggetto della comunicazione saranno, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili; i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione, ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza ed alle garanzie accessorie.

Le comunicazioni predette dovranno essere effettuate mediante il Sistema di Interscambio Dati.

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