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Novità Irpef - Ires
11 Giugno 2021
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Dichiarazione dei redditi 2021: chiarimenti sulla compilazione in caso di indennità di disoccupazione percepita nel 2020.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla compilazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno.

La questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’indicazione del numero dei giorni di lavoro in caso di erogazione da parte dell’Inps dell’indennità di disoccupazione agricola, della Cassa Integrazione Guadagni e della Naspi.

Nella Risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che, dal 1° luglio 2020, il “bonus Irpef” è stato sostituito dal trattamento integrativo o dall’ulteriore detrazione fiscale. Quindi, nelle dichiarazioni dei redditi del 2021 relative all’anno 2020 sono stati previsti i due diversi semestri così da distinguere i benefici spettanti ai contribuenti prima e dopo il 1° luglio 2020. Questo è avvenuto anche nella Certificazione Unica 2021 nella quale è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente riferiti al primo semestre (punto 13) ed al secondo semestre (punto 14).

Se il lavoratore, nel corso dell’anno 2020, ha percepito dei redditi di lavoro dipendente ed anche un’indennità di disoccupazione, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati sia i giorni rilevati nella Certificazione Unica dell’ente che ha erogato l’indennità di disoccupazione, sia i giorni rilevati nella Certificazione Unica emessa dal datore di lavoro, fino a raggiungere il limite dei 365 giorni di lavoro nell’anno.

Le richieste di chiarimenti presentate all’Agenzia delle Entrate riguardano la corretta modalità di compilazione delle dichiarazioni da presentare nel 2021 relativamente ai redditi del 2020. Nello specifico, si tratta di comprendere come compilare il quadro C del modello 730 ed il quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche qualora l’Inps o altri enti abbiano erogato nel 2020 indennità o somme, come l’indennità di disoccupazione agricola, la CIG o la NASPI.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le due nuove misure fiscali introdotte dal 1° luglio 2020 in sostituzione del “bonus Irpef”.

La prima misura prevede un trattamento integrativo ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su tali redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti al lavoratore. Il trattamento integrativo è determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi dal 1° luglio 2020 ed è pari a 600 Euro per il 2020 e a 1.200 Euro per il 2021. Il reddito complessivo del potenziale beneficiario del trattamento integrativo non deve essere superiore a 28.000 Euro.

La seconda misura consiste nel riconoscimento, per le prestazioni rese tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che abbiano un reddito complessivo superiore a 28.000 Euro, ma non superiore a 40.000 Euro. L’importo della detrazione deve essere rapportato al periodo di lavoro ed è decrescente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento del livello di reddito complessivo pari a 40.000 Euro.

La Certificazione Unica del 2021 prevede, pertanto, l’indicazione distinta per il primo e per il secondo semestre del 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che potrà essere computato nella dichiarazione dei redditi il numero dei giorni riportato nelle Certificazioni Uniche del 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, così da permettere al lavoratore di recuperare tutte le detrazioni spettanti.

In particolare, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore, avendo come riferimento i dati certificati dal datore di lavoro e dall’ente che ha erogato l’indennità di disoccupazione e rispettando la regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati con riferimento al primo ed al secondo semestre deve essere sempre uguale al numero di giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6, dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi un numero di giorni per il primo semestre 2020 non superiore a 181, se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare, e non superiore a 182, se il rapporto di lavoro è inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio 2020. Inoltre, dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi un numero di giorni di lavoro riferito al secondo semestre 2020 che non sia superiore a 184.

Conseguentemente, per l’anno 2020 potrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi un numero di giorni riferiti al primo ed al secondo semestre anche diverso da quello certificato nella Certificazione Unica dell’Inps, purché la somma dei giorni indicati per il primo ed il secondo semestre coincida con il numero dei giorni indicati al punto 6 (giorni di lavoro dipendente) della medesima Certificazione Unica, così da consentire al lavoratore di recuperare tutte le detrazioni spettanti.

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