Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015, sono state definite le modalità di correzione delle dichiarazioni 730 precompilate trasmesse dai contribuenti attraverso le funzionalità disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto stabilito nel Provvedimento in questione, i contribuenti che ravvisino degli errori o dei dati incompleti nella dichiarazione 730 precompilata già inviata tramite le modalità suddette, potranno aprire nuovamente la dichiarazione medesima, sempre tramite l’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, modificarla e procedere ad una nuova trasmissione.
Le dichiarazioni 730 sostitutive potranno essere inviate dal 10 giugno 2015 al 29 giugno 2015.
I contribuenti con una dichiarazione dalla quale emerge un debito, che non hanno un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio e che hanno tramesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute, potranno, invece, inviare la dichiarazione 730 sostitutiva entro il 21 giugno 2015.
Nel Provvedimento, è precisato che la correzione della dichiarazione 730 precompilata, secondo tali modalità, può essere effettuata una sola volta. Ulteriori eventuali correzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità ordinarie e, quindi, attraverso una dichiarazione 730 integrativa o un modello Unico correttivo o integrativo.