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26 Aprile 2019

Detrazione per riqualificazione energetica: definite le modalità di cessione del credito corrispondente

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.

Ricordiamo che tale credito può essere ceduto in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, se collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La cessione può essere effettuata anche in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari nel caso in cui i cedenti siano dei soggetti che rientrano nella cosiddetta “no tax area“.

La cessione non può essere effettuata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.

I soggetti cedenti devono comunicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, una serie di dati. Si tratta, in particolare:

  • della denominazione e del codice fiscale del cedente,
  • della tipologia dell’intervento effettuato,
  • dell’importo complessivo della spesa sostenuta,
  • dell’importo complessivo del credito cedibile, pari alla detrazione spettante,
  • dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa,
  • dei dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
  • della denominazione e del codice fiscale del cessionario,
  • della data di cessione del credito,
  • dell’accettazione del credito da parte del cessionario,
  • dell’ammontare del credito effettivamente ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

La comunicazione dei dati può anche essere inviata attraverso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modulo. Il modulo può essere inviato all’Agenzia delle Entrate anche tramite Posta Elettronica Certificata, sottoscritto con firma digitale o con firma autografa e, in quest’ultimo caso, accompagnato da un documento d’identità del firmatario.

Qualora tale comunicazione non venga inviata, la cessione del credito non produrrà i suoi effetti.

Il credito d’imposta riconosciuto diviene visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario, il quale lo potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione attraverso le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. A sua volta, il cedente potrà prendere visione delle informazioni relative all’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.

La comunicazione dell’eventuale ulteriore cessione del credito ricevuto da parte del cessionario potrà essere effettuata a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito, sempre attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito, nel modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’eventuale successivo cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione sulla base delle rate residue.

Qualora l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti essere superiore all’ammontare disponibile, il modello F24 verrà scartato. Lo scarto verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite una ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi. Non può essere richiesta a rimborso.

Si rinvia ad una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione del codice tributo che dovrà essere inserito nel modello F24 per la fruizione del credito.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni del Provvedimento del 28 agosto 2017, riguardanti le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, trovano applicazione anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, diversi dagli interventi previsti dal comma 2-quater dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 63 del 2013,  e per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici, nella zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica degli edifici.

I dati delle cessioni di questo tipo corrispondenti alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 devono essere comunicati entro il 12 luglio 2019.

Infine, il credito corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ed all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni degli edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, che sia acquisito dal cessionario, sarà disponibile dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello nel quale il condominio ha sostenuto la spesa. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori è disponibile dal 20 marzo dell’anno successivo a quello nel quale il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

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