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2 Novembre 2018

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica: per la cessione del credito non basta la relazione di parentela

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Nella Risposta n. 56 del 31 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica.

In particolare, l’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di voler acquistare a titolo gratuito dal padre il credito corrispondente alla detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica. Tali interventi sono stati effettuati su un intero edificio non in condominio, ma in comproprietà tra il padre e lo zio dell’istante, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, e per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, la possibilità per i condomini di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Con divieto di effettuare la cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.

Con la Manovra Correttiva del 2017, poi, è stata riconosciuta la possibilità di cedere il medesimo credito anche da parte dei soggetti che ricadono nella cosiddetta “no tax area”. In questo caso, la cessione può essere effettuata anche in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari. Le condizioni di incapienza devono sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 sono state definite le modalità di attuazione di tale cessione del credito.

Con la Legge di Bilancio per il 2018, infine, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale è stata estesa alla detrazione fiscale riconosciuta in riferimento alle spese per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

La normativa in materia non specifica la forma che deve rivestire l’accordo con il quale è effettuata la cessione, né indica le regole che devono essere osservate per il perfezionamento di tale accordo.

Nella Circolare n. 11 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per soggetti cessionari del credito devono intendersi i soggetti privati diversi dai fornitori che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti che abbiano effettuato, prima della pubblicazione della Circolare, cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Quanto al caso specifico, il padre dell’istante, titolare della detrazione fiscale in quanto soggetto che ha sostenuto le spese per le quali è riconosciuta la detrazione medesima, intende cedere al figlio il credito corrispondente. La detrazione riguarda spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sia sulle parti comuni che nelle singole abitazioni.

Dal momento che la cessione del credito non è ancora avvenuta tra le parti, essa è soggetta ai chiarimenti forniti con la Circolare del 2018.

Pertanto, la cessione non può essere effettuata in favore del figlio del titolare della detrazione, dal momento che, in relazione a tale soggetto cessionario, non sussiste alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento, infatti, non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese e colui al quale è ceduto il credito.

Analoghe conclusioni sono state prospettate dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso in cui vi sia una donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione energetica. L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che, in caso di trasferimento tra vivi dell’immobile nel quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni fiscali non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano all’acquirente dell’immobile. In caso di donazione, quindi, salvo diverso accordo tra le parti, il beneficiario (il figlio) potrà comunque fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile, per la quota non ancora utilizzata dal donante.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato, riguardo al caso specifico, che la cessione del credito non potrebbe riguardare le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per tali spese, infatti, è stata introdotta, come detto, soltanto con la Legge di Bilancio per il 2018 e, pertanto, può riguardare soltanto le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le spese sostenute nel 2017, la cessione riguarda il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. L’espressione “parti comuni di edifici” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e deve essere riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Il concetto di “parti comuni” richiede la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome l’una rispetto all’altra.

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