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27 Marzo 2020

Detrazione per acquisto di case antisismiche: le procedure per i lavori devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata della detrazione fiscale prevista in caso di acquisto abitazioni realizzate a ridotto rischio sismico e vendute dalle imprese di ristrutturazione.

L’istante è una società proprietaria di alcuni terreni e fabbricati che intende stipulare con il Comune una convenzione che prevede la demolizione dei fabbricati esistenti, la cessione dei terreni all’amministrazione comunale e la realizzazione di un nuovo complesso edilizio. Le caratteristiche dei fabbricati realizzati saranno tali da determinare una riduzione del rischio sismico di due classi.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare al caso rappresentato nell’istanza di interpello i benefici fiscali previsti dal Decreto Legge n. 63 del 2013 in caso di acquisto di abitazioni antisismiche.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 93 del 24 marzo 2020, ha ricordato che il Decreto Legge richiamato, all’articolo 16, comma 1-septies, nella versione attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte con la Manovra Correttiva del 2017, prevede che qualora gli interventi di ristrutturazione siano effettuati nelle zone classificate come a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (passaggio ad una o due classi inferiori di rischio sismico), e siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione degli immobili, sono riconosciute delle detrazioni fiscali all’acquirente degli immobili nella misura del 75 % o dell’85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, e comunque entro l’ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro per ciascun immobile.

Gli interventi ai quali si fa riferimento in questa disposizione normativa sono gli interventi di adozione di misure antisismiche.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del “sisma bonus”, è stato ribadito in diversi atti di prassi che la detrazione fiscale riconosciuta riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 1° gennaio 2017.

Con riferimento specifico all’interpello presentato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’agevolazione della detrazione fiscale spetta esclusivamente in relazione agli interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare dal 1° gennaio 2017, mentre restano esclusi gli interventi realizzati a seguito di procedure di autorizzazione avviate in precedenza.

Quindi, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che gli acquirenti delle unità immobiliari che costituiscono il nuovo complesso edilizio realizzato dall’istante potranno fruire della detrazione fiscale prevista dal Decreto Legge n. 63 del 2013 qualora sussista il requisito dell’inizio delle procedure di autorizzazione successivamente al 1° gennaio 2017. A tal proposito, l’istante potrà richiedere al Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria in questione.

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