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Novità Irpef - Ires
26 Ottobre 2018

Detassazione dei premi di risultato: necessario un incremento per l’agevolazione

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Nella Risoluzione n. 78 del 19 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle regole relative alla detassazione dei premi di risultato introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016.

L’istante è una società che ha concluso per i propri dipendenti un accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello nel quale sono definiti gli obiettivi ed i parametri di misurazione dei premi di risultato da riferire al 2017 erogati nel 2018. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 a tali premi di risultato.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto delle misure fiscali agevolative per i premi di risultato. In particolare, è prevista una modalità di tassazione consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 % per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 25 marzo 2016.

L’erogazione delle somme in questione deve avvenire, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. I contratti collettivi devono prevedere, in proposito, criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.

La durata di questo “periodo congruo” è individuata dalla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale. Ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in questo periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo medesimo. Quindi, non è sufficiente che il risultato prefissato dalla contrattazione sia raggiunto. E’ necessario anche che si tratti di un risultato incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Tale requisito della incrementalità costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Rispetto al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato conseguito dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio, con riferimento a determinati parametri, ma è legato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale. Quindi, il premio di risultato in questione non può beneficiare del regime agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che se il dato raggiunto dalla società istante in riferimento all’anno 2017 risulta essere incrementale rispetto a quello dell’anno 2016, il premio di risultato potrà godere dell’agevolazione definita nella Legge di Stabilità per il 2016.

Se al termine del “periodo congruo” non si registra un incremento di risultato ed il datore di lavoro, nonostante questo, abbia erogato il premio di risultato applicando il regime fiscale agevolato, questi dovrà, con la prima retribuzione utile, recuperare le imposte non versate in occasione dell’erogazione del premio di risultato.

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