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23 Luglio 2016

Detassazione degli investimenti ambientali ed incentivi non fiscali per gli impianti fotovoltaici: la competenza sulla cumulabilità non è dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Risoluzione n. 58 del 20 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della cumulabilità dell’agevolazione cosiddetta “Tremonti Ambientale”, prevista dall’articolo 6 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con gli incentivi stabiliti dalla disciplina del settore degli impianti fotovoltaici e, in particolare, dal cosiddetto “Terzo Conto Energia”.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la disposizione della Legge n. 388/2000 stabiliva che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali potesse non concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione è stata abrogata nel 2012 e, quindi, possono beneficiare dell’agevolazione in questione soltanto gli investimenti effettuati entro il 25 giugno 2012.

La disciplina dell’agevolazione in questione non prevede nulla riguardo alla cumulabilità con altri benefici. Quindi, deve ritenersi che l’agevolazione “Tremonti Ambientale” sia di per sé cumulabile con altre agevolazioni, a meno che siano queste ultime a non poter essere applicate congiuntamente ad altri benefici, in virtù di specifica disposizione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 20 luglio 2016, ha ricostruito la disciplina applicabile agli incentivi relativi al cosiddetto “Conto Energia”. Si tratta di una disciplina essenzialmente di competenza del Ministero dello sviluppo economico. 

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, escluso la propria competenza riguardo alla risoluzione della questione della possibilità del cumulo dell’agevolazione fiscale suddetta con gli incentivi di natura non fiscale del cosiddetto “Conto Energia”.

La conclusione espressa dall’Agenzia è che il contribuente che decidesse di usufruire dell’agevolazione della detassazione ambientale potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca dei benefici derivanti dai Conti Energia, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, sulla base delle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico.

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