Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2014, sono state definite le regole per la destinazione del due per mille dell’Irpef ai partiti politici, a seguito dell’abolizione del finanziamenti pubblico diretto.
All’articolo 1 del Decreto, sono individuati, come soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme suddette, i partiti politici inclusi, dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, nell’elenco trasmesso dalla Commissione medesima all’Agenzia delle Entrate, non oltre il 9 gennaio di ciascun anno.
In particolare, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto, a partire dall’anno 2014, in riferimento ai redditi dell’anno precedente, ciascun contribuente può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche coloro che percepiscono un reddito, ma sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, possono destinare il due per mille, compilando l’apposita scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto, trasmesso dalla Commissione predetta all’Agenzia delle Entrate.
Nel Decreto, è indicato che, a partire dall’anno 2015, in riferimento al precedente periodo d’imposta, sarà predisposto un modello di scheda unica per la destinazione del due per mille, dell’otto per mille e del cinque per mille dell’Irpef.
E’ ricordato, inoltre, che ciascun contribuente può effettuare un’unica scelta di destinazione del due per mille.
All’articolo 5 del Decreto, è previsto che, per garantire la trasparenza dell’intero procedimento disciplinato dal Decreto medesimo, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno al quale si riferisce ciascuna dichiarazione dei redditi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito internet istituzionale, l’elenco dei soggetti aventi diritto e delle rispettive somme erogate.
All’articolo 6 del Decreto, infine, sono inserite delle disposizioni a garanzia della riservatezza delle scelte effettuate dai contribuenti.