La nuova questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 102 del 6 dicembre 2018 riguarda la deducibilità dei maggiori contributi Inps e premi assicurativi Inail accertati per gli anni precedenti.
L’istante è una società alla quale è stato notificato nel 2017 un verbale di accertamento e notificazione a seguito di un’ispezione congiunta dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Inps e dell’Inail. L’istante ha avviato dei procedimenti sia in sede amministrativa, che in sede giurisdizionale che hanno ad oggetto l’atto di accertamento in questione. Lo scenario più probabile prospettato dai consulenti legali della società è che le pretese dell’Inps e dell’Inail non saranno riconosciute per una quota pari al 50 % delle somme richieste. Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la deducibilità di quanto accertato nel verbale a titolo di maggiori contributi Inps e di maggiori premi assicurativi Inail, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
In particolare, l’istante intende portare in deduzione il 50 % del debito emergente dal verbale, nel rispetto dei principi di prudenza e certezza. Gli importi in questione non costituiscono degli importi eventuali, ma emergono da un avviso di accertamento esecutivo e, quindi, sono da considerarsi certi, salvo l’esito dei procedimenti contenziosi in corso.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la qualificazione e l’imputazione temporale adottate in relazione ai componenti negativi di reddito oggetto del quesito (maggiori contributi previdenziali e maggiori premi assicurativi accertati con il provvedimento del 2017 in relazione a periodi d’imposta compresi tra l’ottobre del 2012 ed il mese di agosto del 2017) possono trovare anche un riconoscimento fiscale.