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Novità Irpef - Ires
20 Giugno 2014

Deducibilità delle perdite in caso di fusione transfrontaliera: l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello

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Nella Risoluzione n. 63 del 17 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad quesito, postole tramite interpello, da una stabile organizzazione italiana di una società inglese, capofila di un gruppo con sede a Londra presente a livello internazionale, considerato una delle maggiori istituzioni finanziarie al mondo. La società di diritto inglese operava in Italia anche attraverso una società italiana controllata, attiva, in special modo, nella distribuzione di prodotti finanziari.

A seguito di un’operazione di fusione transfrontaliera, la società italiana era stata fusa all’interno della stabile organizzazione della società inglese, così da permettere a quest’ultima di esercitare direttamente l’attività distributiva.

In particolare, la società istante, frutto della fusione, aveva richiesto chiarimenti riguardo alla possibilità di assumere, in luogo del suo patrimonio netto contabile, il cosiddetto “patrimonio di vigilanza” (fondo di dotazione “figurativo” determinato secondo i requisiti patrimoniali di vigilanza imposti alle banche italiane dalle Direttive comunitarie e dagli accordi internazionali) quale parametro per verificare la capienza patrimoniale rispetto al limite delle perdite riportabili. 

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che all’integrazione degli attivi delle società predette risulteranno applicabili esclusivamente i limiti relativi al riporto delle perdite o degli interessi passivi indeducibili applicabili alle fusioni “domestiche”.

E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini dell’individuazione dei limiti patrimoniali al riporto delle perdite, il patrimonio netto deve essere identificato con il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione.

Più in particolare, l’ammontare rilevante in questo ambito, per una stabile organizzazione di un soggetto estero, è rappresentato dal fondo di dotazione contabile, come risultante dall’ultimo rendiconto ed integrato dalle eventuali variazioni fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta, finalizzate a realizzarne la congruità ed entro tali limiti.

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