Nella Risoluzione n. 27 del 12 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo alla corretta interpretazione da attribuire alla nozione di valore unitario, prevista dal comma 2 dell’articolo 108 del Tuir. In particolare, tale disposizione stabilisce che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 Euro.
Opera così una deroga alla regola generale della parziale deducibilità delle spese di rappresentanza (deducibilità delle sole spese congrue rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi, nei limiti, quindi, del cosiddetto plafond di deducibilità).
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le spese di rappresentanza svolgono una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell’impresa analoga a quella riconducibile alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto, differenziandosi da queste ultime per l’assenza di un corrispettivo e di una controprestazione.
Le spese di rappresentanza si distinguono, appunto, per la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. Quindi, anche gli omaggi di beni, la cui produzione e scambio rientrino nell’attività propria del contribuente, possono assumere la natura di spese di rappresentanza.
L’espressione “valore”, utilizzata dal legislatore, si riferisce al valore normale dei beni. Quando, però, i beni distribuiti gratuitamente sono autoprodotti dall’impresa, e non acquistati da terzi, il valore di mercato non coincide con il costo sostenuto per questi beni.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso dei beni autoprodotti, il valore di mercato rileva soltanto per stabilire se si tratta di spesa di rappresentanza che deve essere assoggettata o meno alla regola della deducibilità limitata.
Però, se il valore di mercato del bene è superiore a 50 Euro, concorrerà alla formazione del plafond di deducibilità il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa.
Qualora il valore di mercato dell’omaggio autoprodotto sia uguale od inferiore a 50 Euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale.