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Novità Irpef - Ires
6 Marzo 2015

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 9 del 5 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta previsto dal nostro ordinamento per i redditi prodotti all’estero dai residenti italiani, che consente di superare gli effetti della doppia imposizione internazionale.

Dopo il primo paragrafo dedicato alle premesse, l’Agenzia delle Entrate ha trattato diversi aspetti della materia in questione. In particolare:

– nel secondo paragrafo, la natura dell’istituto ed i presupposti della sua applicabilità (il reddito prodotto all’estero e la lettura “a specchio” dell’articolo 23 del TUIR; il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente; le imposte estere che danno diritto al credito; la definitività delle imposte pagate all’estero);

– nel terzo paragrafo, la determinazione del credito d’imposta (il meccanismo di calcolo; i singoli elementi del rapporto; il periodo d’imposta per il quale spetta il credito d’imposta e deve essere richiesta la detrazione; l’omessa dichiarazione dei redditi prodotti all’estero);

– nel quarto paragrafo, la limitazione della detrazione per singolo Stato (per country limitation);

– nel quinto paragrafo, il parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo e la misura del credito d’imposta;

– nel sesto paragrafo, la riliquidazione delle imposte estere a seguito dell’accertamento di un maggior reddito;

– nel settimo paragrafo, le disposizioni specifiche per le imprese (il periodo d’imposta nel quale può essere operata la detrazione per le imprese con stabile organizzazione all’estero; il riporto delle eccedenze; le modalità di calcolo delle eccedenze ed il riporto all’indietro ed in avanti);

– nell’ottavo paragrafo, il credito d’imposta e le stabili organizzazioni (il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere; il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni all’estero di imprese italiane nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la fonte del reddito e la fonte delle imposte; la stabile organizzazione all’estero con periodo d’imposta non coincidente con quello della casa madre italiana).

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