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7 Settembre 2018

Crediti d’imposta ceduti corrispondenti a SISMABONUS e ECOBONUS: istituiti i codici tributo

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Con la Risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche, in relazione alle parti comuni degli edifici.

E’ ricordato che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017 sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative al “Sisma bonus” ed al bonus per gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare, il credito ceduto deve essere ripartito in cinque o dieci quote annuali di pari importo, a seconda che la detrazione corrispondente riguardi l’adozione di misure antisismiche o interventi di riqualificazione energetica. Le quote del credito ceduto sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo istituiti sono:

  • il codice “6890” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto in relazione alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS);
  • il codice “6891” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto in relazione alla detrazione per l’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS).

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è precisato che i crediti ceduti che sono utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni effettuate dagli amministratori di condominio all’Agenzia medesima, per i quali vi sia stata l’accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.

L’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda la quota dei crediti ceduti della quale si possa effettivamente disporre per ciascuna annualità. Qualora l’Agenzia verifichi un’irregolarità in merito, comunicherà lo scarto del modello F24 al soggetto che lo ha trasmesso tramite un’apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nella Risoluzione è, infine, precisato che, nel campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno nel quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto. La quota di credito ceduto che non è utilizzata in compensazione nell’anno nel quale sarebbe stata fruibile può essere utilizzata negli anni successivi, ma dovrà comunque essere indicato, come anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

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