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Novità Irpef - Ires
22 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Contributo derivante dal risparmio per buoni pasto non erogati: concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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Il contributo corrisposto ai lavoratori dipendenti grazie ai risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nel corso del 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente?

L’ente che ha posto il quesito tramite istanza di interpello ha rappresentato di aver sottoscritto un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali del comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro con il quale è stabilito che una determinata somma, individuata come risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nel 2020, verrà destinata al finanziamento degli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento alle iniziative a sostegno del reddito previste dallo stesso contratto collettivo nazionale di comparto vigente. Ancora più in particolare, l’iniziativa a sostegno del reddito consisterà in un contributo erogato una tantum diretto a tutti i dipendenti. Il contributo verrà liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti soggetti all’accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti e dalla fascia di reddito e dal numero di componenti del nucleo familiare dei dipendenti stessi.

Quale trattamento fiscale ai fini Irpef applicare a tale contributo?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 377 del 14 luglio 2022, ha ricordato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente ed anche le deroghe a tale principio. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ad esempio, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 Euro, aumentato ad 8 Euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Vi rientrano i buoni pasto. Inoltre, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, a determinate condizioni, una serie di prestazioni, opere e servizi corrisposti ai dipendenti, in natura o sotto forma di rimborso spese, in ragione della loro valenza sociale.

Con riguardo al caso specifico sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, è stato rilevato che il contributo in denaro che si intende applicare alla generalità dei dipendenti, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto e, pertanto, non potrà trovare applicazione la disposizione contenuta all’articolo 51, comma 2, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede, appunto, che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente i buoni pasto.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il contributo in denaro in questione non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare, né ad altre ipotesi di esclusione specificamente previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Pertanto, tale contributo, così come le altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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