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Novità Irpef - Ires
9 Marzo 2018

Consolidato nazionale: approvate le nuove disposizioni di attuazione

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018, sono state emanate le nuove disposizioni di attuazione del regime opzionale del consolidato nazionale.

Tale Decreto si sostituisce al precedente Decreto attuativo del 9 giugno 2004. Le nuove disposizioni si sono rese necessarie alla luce delle modifiche alla disciplina introdotte dal Decreto Legge n. 193 del 2016 (cosiddetto “Decreto fiscale”).

In primo luogo, ricordiamo che il regime di tassazione del consolidato nazionale consente alle società che fanno parte di un medesimo gruppo di calcolare l’Ires su un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo.

All’articolo 2 del Decreto del 1° marzo 2018, è stabilito che le società e le stabili organizzazioni possono esercitare, nella qualità di controllate, l’opzione per la tassazione di gruppo fin dall’esercizio di costituzione, se la costituzione avviene entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e sono rispettate tutte le altre condizioni previste dalla disciplina.

Si tratta di una regola che, come precisato nel medesimo Decreto, trova applicazione anche per i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza ai fini fiscali e per i soggetti risultanti da operazioni di trasformazione. In questi ultimi casi, i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza ai fini fiscali possono esercitare, anche nella qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo fin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento ed i soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione possono esercitare, nella qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo a partire dall’esercizio che ha inizio dalla data nella quale ha effetto la trasformazione.

Inoltre, l’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello nel quale ha avuto inizio la tassazione di gruppo alla quale partecipa la controllante.

La comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo deve essere effettuata tramite il modello previsto per le “comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”.

All’articolo 4 del Decreto del 1° marzo 2018 sono individuati i limiti all’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo. L’opzione non può essere esercitata dalle società che hanno optato, in qualità di partecipate, per la trasparenza fiscale o che sono state assoggettate alla procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

All’articolo 5 del Decreto, è stabilito che l’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo deve essere comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a partire dal quale si intende esercitare l’opzione e deve contenere la denominazione o la ragione sociale ed il codice fiscale delle società che esercitano l’opzione, la qualità di controllante o di controllata, l’individuazione delle società che eventualmente hanno effettuato il versamento d’acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione.

Secondo quanto stabilito all’articolo 6 del Decreto, a seguito dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo, si trasferiscono al consolidante gli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società, anche a titolo di acconto.

E’, inoltre, inserita una norma interpretativa, secondo la quale le disposizioni dell’articolo 9, comma 4, lettera b), del Decreto Ministeriale del 28 novembre 2017 (in materia di Patent Box), devono essere interpretate nel senso che il costo complessivo indicato in queste disposizioni è considerato al netto dei costi sostenuti dall’impresa per l’acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato già acquisito a titolo originario da società consolidate che detengono la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale è totalmente detenuto da tale impresa o dalla società che detiene interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali società i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata sussistano ininterrottamente dall’esercizio nel quale sono sostenuti i costi rilevanti.

A tal proposito, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al Decreto emanato, la norma interpretativa è diretta ad equiparare le modalità di calcolo del cosiddetto “nexus ratio” del Patent Box (ossia il coefficiente costituito dal rapporto tra i costi qualificati e complessivi, necessario per calcolare la quota di reddito agevolabile per il Patent Box) dei soggetti perfettamente integrati all’interno del consolidato nazionale a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione ed all’utilizzo dei beni immateriali agevolabili. Nella sostanza, secondo quanto precisato sempre nella relazione illustrativa, quello che avviene è una equiparazione, ai fini del Patent Box, del trattamento tributario tra più soggetti giuridici che costituiscono, di fatto, un unico soggetto economico e fiscale e l’unico soggetto giuridico che svolge l’attività di ricerca e sviluppo sottesa al riconoscimento del beneficio.

All’articolo 7 del Decreto è precisato che, per effetto dell’opzione, ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi, senza liquidazione dell’imposta. Inoltre, dal reddito complessivo sono computate in diminuzione le perdite relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo. Ciascun soggetto può, altresì, cedere, ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione (nei limiti previsti) e l’eccedenza delle imposte ricevute. Nella dichiarazione dei redditi deve, poi, essere indicato il reddito prodotto all’estero e la relativa imposta lì pagata.

Ciascuna consolidata deve, inoltre, trasmettere al consolidante copia della dichiarazione dei redditi suddetta (articolo 8 del Decreto).

Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale, apportando le variazioni previste dalla normativa alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante (articolo 9 del Decreto).

Quanto agli articoli successivi, sono trattati i seguenti argomenti:

  • il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (articolo 10);
  • le operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo (articolo 11);
  • i casi particolari di determinazione del reddito (articolo 12);
  • l’interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (articolo 13).

All’articolo 14 del Decreto, è previsto che, al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità ed i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La consolidante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a partire dal quale si esercita l’opzione.

Infine, l’articolo 15 del Decreto è dedicato alle ipotesi di ingresso di società controllate nel consolidato durante il periodo di tassazione di gruppo.

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