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24 Aprile 2020

Concorso a premi: se destinato alle scuole, non si applica la ritenuta alla fonte

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello in materia di concorsi ed operazioni a premio.

L’istante è una società operante nel settore energetico che si occupa, in particolare, di produzione e di commercializzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed alternative. L’istante intende promuovere un programma rivolto a tutte le scuole pubbliche italiane del primo grado d’istruzione. Si tratta di un “concorso” al quale potranno partecipare le scuole iscrivendosi sulla pagina web creata per tale occasione sul sito della società ed inviando un elaborato che verrà pubblicato e votato on-line. Tra i premi, è prevista l’erogazione di somme in denaro. L’iniziativa è rivolta esclusivamente alle scuole pubbliche e non anche ai singoli alunni o alle singole classi.

Nel regolamento del concorso, la società istante vorrebbe precisare che si tratta di un’iniziativa non assoggettabile alla disciplina dei concorsi ed operazioni a premio. Da questo deriverebbe la non applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’istante ha richiesto di sapere, qualora, invece, si ritenesse applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, quale sia l’aliquota da applicare e su quale base imponibile.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 114 del 21 aprile 2020, ha ricordato che, in base a quanto disposto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico ed i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché quelli riconosciuti in virtù di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, sono da considerarsi come redditi diversi. Tali premi e vincite, inoltre, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.

Vi sono, poi, una serie di regole che riguardano le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta su tali premi e vincite e le diverse aliquote da applicare in relazione alle differenti tipologie di premio.

Vi è, inoltre, l’articolo 6 del D.P.R. n. 430 del 2001 che prevede le fattispecie che non si considerano concorsi o operazioni a premio. In particolare, sono escluse le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che hanno finalità eminentemente sociali o benefiche.

Riguardo al caso specifico, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che qualora l’iniziativa in questione rientri nell’ipotesi suddetta di esclusione, sui premi erogati alle scuole vincitrici dell’iniziativa proposta dall’istante non sarà applicata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

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