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Novità Irpef - Ires
22 Ottobre 2021
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Compensi versati da società estera a lavoratori non residenti per attività in Italia: nessuna ritenuta.

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una nuova questione riguardante il regime fiscale da applicare ai compensi corrisposti da una società non residente in Italia a lavoratori anch’essi non residenti per l’esecuzione di attività nel nostro Paese.

In particolare, l’istante è una società francese attiva nel settore della moda, controllata interamente da una società italiana facente parte dello stesso gruppo societario. L’istante si occupa della vendita e commercio al dettaglio di capi di abbigliamento, borse, pelletteria, scarpe, profumi, cosmetici, occhiali ed oggetti decorativi, nonché di tutti i prodotti accessori rispetto a quelli sopra elencati. L’istante, inoltre, supporta la casa madre nell’organizzazione ed allestimento di eventi di alta moda e pret-à-porter destinati alla promozione delle collezioni della casa madre in Francia. In tale ambito, organizza le sfilate parigine e si occupa anche di tutti gli aspetti della comunicazione e della gestione di influencer o testimonials.

Tenendo conto di tutto quanto detto sopra, l’istante intende organizzare una campagna per il lancio pubblicitario della nuova collezione autunno-inverno 2021/2022, impiegando modelli e testimonials, prevalentemente residenti in Francia, con i quali, direttamente o tramite agenzie, saranno siglati specifici accordi contrattuali. Ed alcuni modelli e testimonials saranno chiamati a svolgere la loro attività in una località italiana.

In quest’ultimo caso, gli accordi contrattuali avranno ad oggetto l’esecuzione in Italia di sessioni necessarie alla realizzazione del materiale fotografico e di video e la concessione dei relativi diritti di utilizzazione delle immagini.

I compensi delle due attività saranno tenuti distinti, così come i compensi eventualmente spettanti alle agenzie saranno espressamente individuati rispetto a quelli spettanti ai modelli ed ai testimonials. Inoltre, la realizzazione dei servizi fotografici e dei video sarà affidata a professionisti del settore, con i quali verranno firmati specifici accordi volti a regolamentare sia l’attività eseguita da questi professionisti, sia il diritto di sfruttamento delle fotografie e video realizzati.

L’istante ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo al corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi erogati a modelli e testimonials. A tal proposito, ha precisato che i modelli sono coloro che svolgono per professione abituale l’attività di indossatori nelle sfilate di moda, prestando anche la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali. I testimonials, invece, non esercitano in via principale ed in maniera professionale ed abituale l’attività di modello. Si tratta comunque di personaggi del mondo della moda, dello spettacolo o del mondo artistico la cui fama è riconosciuta dal pubblico e che, quindi, proprio in virtù di ciò, affiancano saltuariamente la propria immagine a quella di un prodotto o di un marchio.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 700 dell’11 ottobre 2021, ha risposto ai quesiti posti dalla società istante, nel presupposto che i modelli ed i testimonials pagati dall’istante non abbiano la loro residenza fiscale in Italia e che l’istante non abbia una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Il primo quesito posto dall’istante ha questo contenuto: i compensi corrisposti dalla società ai modelli non residenti fiscalmente in Italia per l’esecuzione in Italia di sessioni di fotografie ed i compensi loro corrisposti per l’acquisizione dei diritti di utilizzazione delle immagini rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e, perciò, sono rilevanti in Italia, in base alla disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo la quale si considerano prodotti nel territorio italiano i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio italiano?

L’Agenzia delle Entrate, rispetto a questo primo quesito, ha affermato che i compensi erogati ai modelli professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla normativa. Sia i compensi per l’esecuzione di sessioni di fotografie e video, sia i compensi per i diritti di utilizzazione dell’immagine sono strettamente riconducibili all’attività professionale di modello, in quanto i modelli, oltre a partecipare a sfilate, prestano abitualmente la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali.

Il criterio di collegamento che permette di far rientrare tali compensi nell’ambito di esercizio della potestà impositiva dello Stato italiano è la circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.

Nel caso specifico, dal momento che le sessioni di fotografie sono svolte in Italia e data la natura di redditi di lavoro autonomo dei compensi corrisposti dall’istante ai modelli non residenti, i compensi stessi sono territorialmente rilevanti in Italia. Rispetto specificamente ai compensi corrisposti per i diritti di utilizzazione dell’immagine, è stato già chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate che rileva ai fini territoriali il luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale alla quale sono collegati i compensi (e cioè, in questo caso, l’Italia), senza che assuma rilevanza il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine.

Il secondo quesito posto dall’istante riguarda i compensi versati ai testimonials non residenti fiscalmente in Italia. Tali compensi corrisposti per le sessioni di fotografie in Italia e per l’acquisizione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo e, pertanto, sono territorialmente rilevanti in Italia in virtù della regola secondo la quale si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio italiano?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi corrisposti ai testimonials, seppure non strettamente riconducibili alle attività di cantante o attore o influencer che questi soggetti svolgono come professione abituale, sono comunque connessi a tali attività, in quanto trattasi di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività principale esercitata abitualmente e professionalmente dai testimonials.

Riguardo ai compensi erogati dalla società istante specificamente per l’acquisizione dei diritti di utilizzazione dell’immagine, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i propri chiarimenti forniti in precedenza secondo i quali tali compensi, anche se non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, sono comunque riferibili a quest’ultima, essendo collegati alla fama del personaggio, e costituiscono, pertanto, redditi di lavoro autonomo in base all’articolo 54, comma 1-quater, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Secondo quest’ultima disposizione, infatti, sono da comprendere nella categoria dei redditi di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

Quindi, dal momento che anche i compensi percepiti dai testimonials non residenti costituiscono redditi di lavoro autonomo e che sono riconducibili ad un’attività svolta in Italia, si tratta, anche in questo caso, di compensi territorialmente rilevanti in Italia.

Il terzo ed ultimo quesito posto dalla società istante riguarda la necessità che l’istante medesima, non residente in Italia e qui non operante tramite stabile organizzazione, effettui gli adempimenti del sostituto d’imposta in presenza dei presupposti impositivi.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i redditi di lavoro autonomo rientrano tra quelli soggetti a ritenuta alla fonte se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. In particolare, i redditi di lavoro autonomo, se corrisposti a soggetti non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 30 %.

Le società e gli enti non residenti in Italia che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricompresi dal punto di vista soggettivo tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, ne sono oggettivamente esclusi in ragione del limite territoriale della potestà tributaria dello Stato. Quindi, il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico descritto dall’istante è che l’istante stessa, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non dovrà applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli ed ai testimonials non residenti in Italia.

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