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4 Settembre 2015

Compensazione delle ritenute versate in più: non applicabile il divieto in presenza di ruoli scaduti

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Nella Risoluzione n. 73 del 4 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disposizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 riguardo alla possibilità per i sostituti d’imposta di recuperare le ritenute versate in più ed i rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti non dovuti, tramite compensazione in modello F24.

In particolare, i chiarimenti sono stati forniti riguardo alla possibilità di effettuare tale compensazione rispetto alla cosiddetta preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli, introdotta dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che quest’ultima disposizione prevede che la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali sia vietata, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la sua Circolare n. 31 del 2014, nella quale è espressamente affermato che le compensazioni in questione non concorrono alla determinazione del limite di compensazione fissato in 700.000 Euro, per ciascun anno solare, dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Inoltre, nel medesimo documento di prassi, è stato escluso per tali compensazioni, anche se di importo superiore a 15.000 Euro annui, l’obbligo di apposizione del visto di conformità.

La ragione specificata è che le regole predette sono applicabili esclusivamente alla categoria delle compensazioni “orizzontali” dei crediti e le compensazioni previste dal Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 non rientrano in tale categoria.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che, per la medesima ragione, le compensazioni in questione non sono soggette al divieto di compensazione previsto in presenza di ruoli scaduti, divieto applicabile esclusivamente alle compensazioni “orizzontali”.

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