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Novità Irpef - Ires
17 Febbraio 2023

Chi opta per il regime forfetario non può beneficiare del regime per gli impatriati.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito riguardante la compatibilità del regime forfetario con il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

Il contribuente istante ha illustrato la sua situazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, ha trasferito all’estero la propria residenza dal 2014, senza, però, iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Ha, altresì, avuto la propria residenza fiscale all’estero dove ha frequentato un master successivo alla laurea nei due periodi d’imposta precedenti al suo rientro in Italia, avvenuto nel 2020. Nel nostro Paese, dal suo rientro, l’istante fruisce del regime forfetario.

Il quesito riguarda la possibilità per il contribuente istante di beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati, in riferimento ai compensi che potrebbe percepire qualora accettasse l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società, tra le quali è compresa una società nella quale detiene direttamente ed indirettamente delle quote di partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 190 del 6 febbraio 2023, ha ripercorso la disciplina del regime speciale per i lavoratori impatriati. Si tratta, in particolare, di un regime speciale applicabile esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente, assimilati ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo che, prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni ordinarie del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, l’adesione al regime forfetario comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfetari, sul quale viene poi applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell’Irap. Pertanto, per espressa previsione di legge, tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, richiamato una Circolare del 2020 nella quale è stato espressamente chiarito che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Il contribuente ha comunque la possibilità di beneficiare, in presenza dei requisiti, del regime previsto per i lavoratori impatriati, qualora valuti una maggiore convenienza nell’applicazione di tale regime rispetto a quello naturale forfetario.

Pertanto, l’esercizio dell’opzione per il regime forfetario comporta l’impossibilità di esprimere successivamente l’opzione per il diverso regime degli impatriati. E avendo l’istante già esercitato, tramite comportamento concludente, l’opzione per il regime forfetario, ha implicitamente espresso, sin dal momento del rientro in Italia, la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati.

In particolare, avendo l’istante optato per il regime forfetario nei periodi d’imposta 2020 (anno di trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese) e 2021, non potrà fruire del diverso regime per i lavoratori impatriati negli anni successivi, fino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (dal 2022 al 2024).

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