NULL
Novità Irpef - Ires
24 Luglio 2020

Cessione del credito corrispondente al sisma bonus è possibile anche per i professionisti forfetari

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni degli edifici nel caso in cui il contribuente sia in regime forfetario.

Il contribuente istante svolge l’attività di avvocato ed ha aderito al regime forfetario. Nel 2020, verranno effettuati nell’edificio in condominio del quale fa parte l’immobile di sua proprietà dei lavori che possono beneficiare dell’agevolazione del “sisma bonus”.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il contribuente soggetto al regime forfetario di cedere all’impresa che effettuerà i lavori il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico. L’istante ha richiesto anche un parere riguardo alla circostanza che possano rientrare tra le spese ammesse al “sisma bonus” le spese sostenute per la realizzazione dell’intonaco, della tinteggiatura e dei decori, ossia per la realizzazione di quegli interventi che sono imposti dalla Paesaggistica, trattandosi di edificio vincolato. Infine, sono richiesti chiarimenti riguardo alla modalità di pagamento del corrispettivo all’impresa esecutrice dei lavori, tenendo conto che vi è l’intenzione di utilizzare la cessione del credito a parziale pagamento del corrispettivo.

Nella Risposta n. 224 del 22 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la normativa in materia ed ha precisato che il credito in questione può essere ceduto da tutti i condomini che teoricamente sono beneficiari della detrazione, anche se non sono tenuti al versamento dell’imposta.

La possibilità di cedere il credito riguarda, infatti, tutti i contribuenti che percepiscono un reddito assoggettabile ad Irpef e che sostengono le spese per gli interventi che beneficiano della detrazione. Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione, non rileva la circostanza che il reddito percepito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o, come avviene nel caso specifico, in quanto assoggettato ad un regime sostitutivo dell’Irpef.

Ciò che l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato è che l’istituto della cessione è finalizzato ad incentivare gli interventi di riduzione del rischio sismico, prevedendo anche dei meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione qualora essa non possa essere utilizzata direttamente. Quindi, deve ritenersi che l’opzione per la cessione possa essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Riguardo alle spese che sono ammesse al “sisma bonus”, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che vale il principio secondo il quale l’intervento di categoria superiore assorbe gli interventi di categoria inferiore ad esso collegati. Quindi, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi ulteriori, come quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera.

Pertanto, il “sisma bonus” potrà essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco e dei decori, qualora si tratti di interventi di completamento dell’intervento principale finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito cedibile da parte di ciascun condomino all’impresa che esegue i lavori, a titolo di pagamento delle quote di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda teoricamente spettante al condomino medesimo.

Per effettuare la cessione del credito, il condomino, se i dati non sono indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi sull’edifico, dovrà comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito, con l’indicazione specifica dei propri dati e della denominazione e codice fiscale del cessionario e l’accettazione della cessione. L’amministratore di condominio dovrà poi comunicare all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione ed il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Successivamente, l’amministratore di condominio dovrà consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico della comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate. In mancanza di tale comunicazione, la cessione risulterà essere inefficace.

La fattura emessa dai fornitori dovrà comunque fare riferimento all’intero importo del corrispettivo dovuto, comprensivo del credito ceduto dai condomini a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

L’istante, quindi, dovrà versare al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese che sono imputate al condomino in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea di condominio e l’ammontare della detrazione spettante.

Il pagamento al fornitore sarà effettuato, poi, dal condominio mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura o essere inferiore qualora i condomini intendano utilizzare la cessione del credito in favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto