string(14) "sidebar attiva"
Novità Irpef - Ires
14 Ottobre 2022
5 Minuti di lettura

Cessione dei crediti legati ai bonus edilizi: tutti i chiarimenti sulle novità normative.

Scarica il pdf

Con la Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle modifiche introdotte dal “Decreto Aiuti”, nella versione approvata in sede di conversione, in materia di bonus edilizi e dal “Decreto Aiuti bis” in tema di opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura come modalità alternative all’utilizzo diretto delle detrazioni per interventi edilizi.

L’Agenzia delle Entrate, nelle premesse della Circolare, ha evidenziato in particolare la modifica secondo la quale la responsabilità solidale del fornitore che applica lo sconto in fattura e dei cessionari, in presenza di concorso nella violazione, è ora limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che siano state rispettate le disposizioni di legge e che siano acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte, appunto, dalla normativa in materia.

La possibilità di beneficiare di tali nuove regole è estesa ai crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni ed asseverazioni, a condizione che il cedente, che non deve essere un soggetto qualificato (ossia non deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritti all’albo oppure una società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’albo oppure un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia) e deve coincidere con il fornitore, acquisisca comunque la documentazione in questione (ora per allora).

Il primo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di fruizione dei bonus edilizi disciplinate dal “Decreto Rilancio” del maggio del 2020. In questo ambito, è ricordata la possibilità per i contribuenti, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali relative alle spese per gli interventi edilizi, di optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e poi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione, o per la cessione di un credito d’imposta, sempre con facoltà di successiva cessione.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione fiscale. La quota di credito d’imposta che non sia utilizzata nell’anno non potrà essere oggetto di fruizione negli anni successivi, né potrà essere richiesta a rimborso.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la regola generale prevede che l’eventuale recupero dell’importo della detrazione fruito indebitamente, direttamente in dichiarazione o nella forma alternativa di credito d’imposta ceduto ed utilizzato dai cessionari in compensazione, sia effettuato nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione d’imposta, in quanto titolari dell’agevolazione fiscale.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda, più specificamente, la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione. Vengono, quindi, illustrate le nuove regole in materia.

Il terzo paragrafo è dedicato agli indici di cui al paragrafo 5.3 della Circolare n. 23 dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022 e, in particolare, alla rilevanza probatoria di essi ed agli ulteriori chiarimenti in materia. Gli indici indicati nella Circolare n. 23 del 2022 sono quelli finalizzati ad orientare l’attività dell’Amministrazione finanziaria nella valutazione della sussistenza o meno, in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta in questione, della necessaria diligenza. Si tratta di istruzioni rivolte agli organi di controllo. L’elencazione degli indici ha carattere meramente esemplificativo. Pertanto, i cessionari dei crediti d’imposta potranno invocare elementi e circostanze ulteriori, diversi da quelli ipotizzati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, per dimostrare la necessaria diligenza richiesta. Inoltre, la conoscenza da parte degli operatori economici degli aspetti sui quali si concentrerà l’istruttoria dell’Amministrazione finanziaria garantisce una maggiore trasparenza, consentendo agli operatori stessi di comprendere quali potrebbero essere gli elementi utili nell’ambito di un’eventuale attività di controllo.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che gli indici indicati nella Circolare dovranno essere interpretati ed applicati alla luce delle novità introdotte nella normativa con il “Decreto Aiuti bis”. E sono state fornite ulteriori indicazioni in proposito.

Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in tema di cedibilità ai “correntisti”. In proposito, il “Decreto Aiuti” ha modificato il “Decreto Rilancio”, prevedendo la facoltà per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di effettuare sempre una cessione in favore dei clienti professionali privati con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, anche se non sia previamente esaurito il numero di cessioni in favore dei soggetti qualificati e senza facoltà per il correntista cessionario di ulteriori cessioni. Questa regola trovava applicazione alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che, in occasione della conversione in legge del “Decreto Aiuti”, è stata introdotta una nuova versione della disposizione in questione (articolo 14, comma 1, lettera b) secondo la quale alle banche ed alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo è sempre consentita la cessione in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza comunque possibilità di ulteriore cessione. Questa nuova disposizione si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto Aiuti” (16 luglio 2022).

E’ stato, altresì, precisato che il correntista che acquista dalla banca non è tenuto a svolgere la stessa istruttoria già effettuata dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito. Ciò a condizione che la banca cedente consegni al correntista tutta la documentazione dalla quale risulti l’osservanza da parte di essa, in occasione dell’acquisto del credito, della necessaria diligenza.

Il quinto paragrafo della Circolare riguarda la questione dell’erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio del’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi edilizi. In particolare, sono state fornite indicazioni rispetto al caso di errori formali e di errori sostanziali ed alla possibilità della remissione in bonis.

Il sesto paragrafo della Circolare è, poi, dedicato ai rapporti tra cedente e cessionario, mentre il settimo paragrafo riguarda specificamente la detrazione delle spese per interventi edilizi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto