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Novità Irpef - Ires
24 Giugno 2022
5 Minuti di lettura

Cessione dei crediti da bonus edilizi: cambiano le norme e cambiano anche le modalità di attuazione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2022, sono state modificate le modalità di attuazione delle disposizioni relative all’esercizio delle opzioni che possono essere esercitate in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica. In particolare, con il Provvedimento del 10 giugno 2022 sono state modificate le modalità di attuazione che erano state definite con un Provvedimento del 3 febbraio 2022, alla luce delle novità introdotte con le disposizioni intervenute successivamente.

In primo luogo, con il nuovo Provvedimento è stato eliminato il divieto di successiva cessione del credito. Le eventuali ulteriori cessioni del credito sono ora ammesse, ma a determinate condizioni precisate nel Provvedimento stesso. In particolare, i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ed i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione in favore di determinati soggetti, ossia le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo, le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo oppure le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Tali soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente in favore di altri soggetti qualificati.

La stessa regola vale per coloro che hanno acquistato i crediti in virtù dell’esercizio dell’opzione per la cessione da parte dei beneficiari originari delle detrazioni fiscali. Tali soggetti potranno effettuare una sola ulteriore cessione in favore di soggetti qualificati e tali soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti potranno effettuare una sola ulteriore cessione sempre in favore di soggetti qualificati.

Inoltre, in virtù delle nuove regole, alle banche ed alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo è sempre consentita la cessione in favore di clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza che sia riconosciuta la facoltà di successiva ulteriore cessione.

Tali cessioni dei crediti potranno essere comunicate tramite una nuova piattaforma telematica disponibile a partire dal 15 luglio 2022.

La comunicazione delle cessioni dovrà essere effettuata dal soggetto cedente dopo aver proceduto all’accettazione della cessione stessa, utilizzando la piattaforma telematica dedicata alla cessione dei crediti. I cessionari potranno utilizzare i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo aver proceduto con l’accettazione della cessione, da comunicare a cura degli stessi soggetti cessionari tramite la piattaforma dedicata alla cessione dei crediti.

In caso di utilizzo in compensazione del credito, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione inviate dal 1° maggio 2022, dovrà essere comunicata preventivamente, tramite la piattaforma telematica suddetta, la scelta irrevocabile di fruizione mediante compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale del credito.

Nel Provvedimento, è stato, inoltre, indicato che le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni relative ai bonus edilizi, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, non possono essere oggetto di cessioni parziali successive. Proprio a tale scopo, a ciascuna rata viene attribuito un codice identificativo univoco che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive effettuate tramite la piattaforma telematica a ciò dedicata. Questa regola (divieto di cessioni parziali) non trova applicazione ai crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022, comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022.

Tornando alle comunicazioni delle cessioni, nel Provvedimento è precisato che devono essere inviate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale o, nel caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute dal 2020 al 2025, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Tali comunicazioni, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo termine perentorio del 5 aprile.

Nel Provvedimento, è infine ricordato che i cessionari dei crediti ed i fornitori che applicano lo sconto in fattura e, quindi, sono titolari dei relativi crediti devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione mediante la “Piattaforma cessione crediti”. Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate a partire del 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, sempre mediante la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata annuale può avvenire anche in più volte.

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