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Novità Irpef - Ires
14 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Casa vacanze con impianti in parte condivisi: i lavori sono senza Superbonus.

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Una casa vacanze può beneficiare del Superbonus?

A presentare l’istanza di interpello è il proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, tutti con accesso indipendente. Si tratta di un complesso turistico con un unico sistema fognario, con allacci condominiali per energia elettrica ed acqua ed accumuli di GPL condivisi tra varie unità immobiliari.

L’istante ha precisato che gli impianti sono di proprietà delle singole abitazioni dall’interno fino al punto di installazione dei contatori e sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per la tratta che va dai contatori a monte verso l’allaccio condominiale.

Gli appartamenti sono dotati anche di impianti di riscaldamento e raffrescamento o di solo riscaldamento tramite termo arredi ancorati alle pareti, non amovibili, alimentati ad energia elettrica e distribuiti in tutti gli ambienti oggetto degli interventi.

La definizione di “funzionalmente indipendente” rilevante ai fini del Superbonus può essere applicata anche a contatori privati posti direttamente a monte dell’allaccio delle singole abitazioni? L’esistenza di termo arredi fissi elettrici o di pompe di calore distribuiti in tutti gli ambienti oggetto di intervento può rientrare nella definizione di “impianto di climatizzazione invernale” rilevante ai fini del Superbonus?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 810 del 15 dicembre 2021, ha evidenziato che nel caso descritto nell’istanza di interpello gli impianti relativi all’acqua, all’energia elettrica ed al gas sono di proprietà delle singole abitazioni dall’interno di esse fino al punto di installazione dei contatori e sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte dai contatori fino all’allaccio condominiale. Questo permette di affermare che le unità abitative in questione non possono ritenersi “funzionalmente indipendenti” in base a quanto previsto dalla normativa in materia di Superbonus.

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono le unità immobiliari dotate di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Quindi, la condizione che un’unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi impianti non devono essere serviti da un’utenza comune.

La conclusione è che l’istante, per gli interventi che intende realizzare sull’unità immobiliare, situata all’interno del complesso residenziale, non potrà accedere alla detrazione fiscale del Superbonus.

Perde significato, quindi, il secondo quesito riguardante l’applicabilità del Superbonus agli impianti di riscaldamento presenti negli appartamenti oggetto degli interventi.

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