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Novità Irpef - Ires
23 Settembre 2016

Capitali percepiti dai beneficiari dell’assicurazione sulla vita: i chiarimenti sulle nuove regole di tassazione

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La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita.

Con una Circolare del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito alcuni chiarimenti riguardo alla nuova disciplina.

L’Agenzia delle Entrate risponde ora ad una richiesta di consulenza giuridica posta in materia da un’associazione di categoria e la risposta è riportata nella Risoluzione n. 76 del 16 settembre 2016.

In primo luogo, l’Agenzia ha ricordato la normativa previgente secondo la quale i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita erano completamente esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche. Ai fini dell’esenzione, quindi, non rilevava l’eventuale natura finanziaria di parte della prestazione erogata ai beneficiari a seguito dell’evento morte.

La nuova disciplina introdotta con la Legge di Stabilità per il 2015 prevede, invece, che l’esenzione dall’Irpef sia limitata ai capitali erogati a copertura del rischio demografico e che non riguardi, invece, i rendimenti di natura finanziaria erogati ai beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita.

In base alle nuove regole, per individuare la parte imponibile della prestazione, occorre utilizzare come criterio principale di riferimento la differenza tra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato e l’ammontare dei premi pagati al netto dei premi corrisposti per la copertura del rischio morte. Tale criterio presuppone che sia possibile distinguere i premi da riferire alla copertura del rischio morte dai premi riferibili alla prestazione di tipo finanziario prevista dalla polizza assicurativa.

Si tratta di un criterio che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, deve trovare applicazione anche nel caso di polizze vita con prestazioni ricorrenti.

Qualora, invece, non sia possibile, in base a dati certi, ripartire i premi tra le due tipologie di prestazioni delle polizze (ossia tra la prestazione a copertura del rischio demografico e la prestazione con i caratteri dell’investimento finanziario) occorrerà applicare il criterio proporzionale, illustrato specificamente nel secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2016.

Il criterio proporzionale dovrà trovare applicazione anche nel caso nel quale la polizze vita non siano a prestazioni ricorrenti, ma non sia comunque possibile effettuare, sulla base di dati certi, una ripartizione dei premi tra le due tipologie di prestazioni.

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