NULL
Novità Irpef - Ires
8 Aprile 2016

Somme percepite a seguito della morte dell’assicurato: le nuove regole sulla tassazione

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 8 del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

La novità principale riguarda la limitazione, a partire dal 1° gennaio 2015, dell’esenzione dall’Irpef ai soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico.

In precedenza, i capitali percepiti a causa di morte dell’assicurato dai beneficiari delle assicurazioni sulla vita erano completamente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ora, come anticipato, l’esenzione è limitata ai capitali erogati a copertura del rischio demografico, e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.

La modifica della disciplina si applica ai capitali percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se l’evento della morte si è verificato in precedenza.

A seguito di tale intervento normativo, occorre distinguere tra:

  • i contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, nei quali i premi sono finalizzati esclusivamente ed interamente alla copertura del rischio demografico. Per questi contratti di assicurazione, si continua ad applicare l’esenzione totale dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari del contratto;
  • le polizze vita “miste”, caratterizzate anche da una componente finanziaria. Per questi contratti di assicurazione, vale la regola dell’esenzione dall’Irpef soltanto per i capitali erogati a copertura del rischio demografico, mentre la parte restante dei capitali corrisposti è imponibile ai fini Irpef in capo ai beneficiari.

Il reddito imponibile, in particolare, rientra tra i redditi di capitale. A tal proposito, si applica la regola secondo la quale i capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei premi pagati. Ancora più in particolare, nell’ipotesi delle polizze vita “miste”, il reddito imponibile sarà dato dalla differenza tra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato e l’ammontare dei premi pagati al netto dei premi corrisposti per la copertura del rischio morte.

Il valore di riscatto sarà quello determinato al momento stabilito dalle condizioni del contratto di assicurazione oppure, in mancanza di una specifica indicazione in proposto, al momento della morte dell’assicurato.

Se il valore di riscatto è superiore a quanto viene percepito effettivamente dai beneficiari dell’assicurazione, la tassazione avviene prendendo in considerazione come base imponibile la differenza tra l’importo globale della prestazione erogata per la morte e l’ammontare dei premi pagati con riferimento alla componente finanziaria.

Se non è possibile determinare il valore di riscatto al momento del decesso dell’assicurato, si dovrà prendere in considerazione per la tassazione la riserva matematica alla data del decesso. Si tratta, infatti, di un valore che rappresenta in modo attendibile la componente finanziaria del capitale liquidato.

Il reddito imponibile deve essere, poi, assoggettato all’imposta sostitutiva, con diversa aliquota a seconda del periodo di maturazione del rendimento:

  • aliquota del 12,5 % sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011,
  • aliquota del 20 % sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014,
  • aliquota del 26 % sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alla tassazione alle prestazioni ricorrenti erogate in virtù di determinate tipologie di polizze.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto