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14 Aprile 2023

Buoni mobilità riconosciuti dal Comune: non concorrono a formare il reddito.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante i “buoni mobilità” riconosciuti ai lavoratori dipendenti in relazione all’utilizzo della bicicletta nel percorso da casa al luogo di lavoro.

L’ente istante, a seguito di una convenzione sottoscritta con alcuni Comuni del territorio, si è occupato dal 2015 della gestione del personale. Dal 2018 il personale è stato, poi, trasferito all’ente stesso. Tale ente intende riconoscere ai dipendenti in servizio un rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, nell’ambito della contrattazione aziendale decentrata.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che uno dei Comuni con il quale ha stipulato la convenzione suddetta ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione in virtù del quale è previsto il riconoscimento di “buoni mobilità” in favore dei cittadini lavoratori dipendenti con sede di lavoro nel territorio del Comune stesso che utilizzano la bicicletta per il percorso casa – lavoro, previa adesione da parte dei datori di lavori ad un accordo in merito. I “buoni mobilità” possono raggiungere un importo massimo a persona di Euro 40 mensili e sono destinati a tutti i cittadini che intendono partecipare a tale iniziativa. L’ente istante ha evidenziato che molti di tali cittadini sono dipendenti dell’ente stesso.

I “buoni mobilità” che i dipendenti dell’ente istante ricevono dal Comune sono da qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, con conseguenze sull’importo massimo del rimborso previsto per il pagamento delle utenze domestiche, considerato il limite complessivo dei 600 Euro per la non tassabilità dei “fringe benefit” aziendali?

Nella Risposta n. 274 del 4 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il Comune che ha riconosciuto i “buoni mobilità” lo ha fatto per incentivare comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti da casa al luogo di lavoro. Sono, infatti, contributi destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede nel territorio del Comune che utilizzeranno la bicicletta nel tragitto da casa al lavoro e dal lavoro a casa, dal mese di giugno del 2022 fino ad esaurimento del finanziamenti stanziati e comunque non oltre il 30 giugno 2023. I “buoni mobilità”, inoltre, sono stati fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima dei 40 Euro mensili per ciascun lavoratore dipendente.

Questo tipo di contributo, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, non trova la propria giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente esistente tra il beneficiario ed il datore di lavoro (compreso l’ente istante), ma nella promozione da parte del Comune di comportamenti virtuosi dei cittadini, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Non si tratta di un emolumento in denaro offerto al lavoratore dipendente in relazione ad un rapporto di lavoro e, quindi, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate all’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L’importo del “buono mobilità”, pertanto, non rileva ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.

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