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7 Maggio 2021
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Borse di studio: rientrano nel reddito di lavoro dipendente?

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Ancora una risposta dell’Agenzia delle Entrate che consente di determinare cosa possa dirsi reddito di lavoro dipendente e cosa no.

La società che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate opera nel settore della meccanica e intende introdurre in via sperimentale un piano di welfare rivolto a due diverse categorie di soggetti, mediante un regolamento aziendale che disciplinerà tutti gli aspetti rilevanti, individuando con precisione i soggetti beneficiari delle misure e le misure stesse riconosciute. In particolare, questo piano prevede l’assegnazione di un budget di spesa, esclusivamente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, a ciascun lavoratore sulla base del raggiungimento di obiettivi specifici. I benefit che rientrano in questo piano saranno fruibili mediante opere e servizi di welfare individuati in una piattaforma web e attraverso l’assegnazione di borse di studio. Le borse di studio verranno riconosciute nel rispetto di determinate condizioni, come della condizione che, nel caso di percorsi universitari, il familiare del lavoratore abbia superato almeno il 50 % degli esami previsti per l’anno accademico di riferimento con una media di votazione uguale o superiore a 24/30.

La società istante ha anche precisato che i benefit in questione non sono convertibili in denaro qualora non siano utilizzati o siano utilizzati soltanto in parte.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto regime fiscale da applicare a tali somme erogate e anche la possibilità per il lavoratore, quando non utilizzi o utilizzi soltanto in parte il credito welfare maturato nel primo anno, di cumulare questo credito con quanto maturato nel secondo anno.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 311 del 30 aprile 2021, ha ricordato nuovamente la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 51, comma 1) secondo la quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e tutti i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, invece (articolo 51, comma 2, del TUIR), i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni contenute in contratti o accordi o regolamenti aziendali, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 Euro. Così come non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente in base alla medesima disposizione: le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale; l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e di culto; le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione ed istruzione, di ludoteche, centri estivi ed invernali da parte dei familiari dei dipendenti e per borse di studio in favore degli stessi familiari; le somme e le prestazioni per l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

I beni e servizi in questione, per essere esclusi dalla tassazione, devono essere erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, con una propria Circolare del 2016, aveva già chiarito in precedenza che il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia erogato i beni ed i servizi indicati nella disciplina, senza la possibilità di sostituirli con denaro, a titolo premiale. E’ necessario comunque che non siano alterate le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente in base alle quali rientra nella base imponibile qualunque forma di retribuzione, anche se erogata in natura.

Riguardo alla questione specifica dell’erogazione di benefit mediante l’assegnazione di borse di studio, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2, del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, e per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari.

Il riferimento esplicito alle borse di studio consente di definire in maniera ampia l’insieme di benefit con finalità didattiche e di istruzione che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Vi rientrano i contributi versati dal datore di lavoro a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per le rette scolastiche, per le tasse universitarie, per l’acquisto dei libri di testo scolastici, ed anche gli incentivi economici previsti per gli studenti che conseguono dei livelli di eccellenza in ambito scolastico.

Con riferimento al caso specifico prospettato nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che le borse di studio che rientrano nel piano predisposto dall’istante verrebbero erogate a condizione che sia attestata l’iscrizione e la frequenza scolastica da parte del familiare del lavoratore, il superamento dell’anno scolastico o lo svolgimento di un percorso universitario, senza che sia richiesto il requisito ulteriore del raggiungimento di risultati di eccellenza. Le borse di studio, inoltre, non verrebbero erogate a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione o per il pagamento delle rette scolastiche. Verrebbero erogate semplicemente in caso di svolgimento di un normale percorso scolastico o universitario.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le borse di studio erogate nell’ambito del piano di welfare predisposto dall’istante per i suoi dipendenti non rientrano nel regime di non imponibilità.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato, in risposta al secondo quesito posto dall’istante, che il lavoratore potrà cumulare il credito welfare maturato nel primo anno e non utilizzato con quanto maturato nel secondo anno e, quindi, nell’arco temporale di validità del piano. Ciò sempre a condizione che le somme erogate non siano convertibili in denaro.

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