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19 Giugno 2020

Borsa di studio negli Usa: la tassazione avviene in Italia

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in tema di tassazione applicabile ad una borsa di studio erogata da un’organizzazione intergovernativa ad un soggetto residente fiscalmente in Italia.

L’istante è una persona fisica fiscalmente residente in Italia vincitore di una borsa di studio presso un’Università degli Stati Uniti d’America della durata di due anni. La borsa di studio è stata anche integrata dall’Università statunitense in modo tale da adeguare il trattamento economico mensile del vincitore della borsa di studio a quello dei colleghi americani.

La borsa di studio è finanziata da un’organizzazione intergovernativa che si occupa di potenziare la cooperazione e la mobilità internazionale dei ricercatori che operano nel campo della biologia molecolare. L’istante non è comunque legato da alcun rapporto di lavoro con il soggetto che eroga la borsa di studio.

Il contribuente istante ha richiesto chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale della borsa di studio e, in particolare, sulla possibilità che tale borsa di studi rientri tra le ipotesi di esenzione dall’Irpef.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 173 del 10 giugno 2020, ha dapprima ricordato che, in generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili. Sono, infatti, assimilabili ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, anche se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Ci sono, poi, alcune ipotesi specifiche, espressamente previste da norme di legge, in cui le borse di studio sono riconosciute come esenti dall’Irpef. Si tratta, ad esempio, delle borse di studio corrisposte da Università ed Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione e per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

Tra le ipotesi di esenzione dall’Irpef vi sono anche le borse di studio erogate nell’ambito del programma “Erasmus Plus”, per la mobilità internazionale, in favore degli studenti delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le borse di studio diverse da quelle espressamente previste dalle norme non possono beneficiare dell’esenzione dall’Irpef. Non sono, infatti, ammesse interpretazioni analogiche.

Con riferimento al caso specifico sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la borsa di studio erogata dall’organizzazione intergovernativa in favore del contribuente istante non è riconducibile a nessuna delle disposizioni di favore previste dal nostro ordinamento e, in particolare, non è assimilabile alle borse di studio erogate nell’ambito del programma “Erasmus Plus” che beneficiano dell’esenzione dall’Irpef.

La borsa di studio in questione è, pertanto, da considerarsi reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ed è soggetta regolarmente a tassazione. Il reddito dovrà essere dichiarato, ai fini dell’imposizione, in Italia.

Esiste una disposizione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti secondo la quale un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni per insegnare o effettuare ricerche presso un’Università, un collegio, una scuola o altro istituto d’istruzione riconosciuto e che è residente dell’altro Stato contraente è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni che percepisce per tali attività di insegnamento e ricerca.

Questo non toglie che il contribuente debba comunque osservare gli adempimenti fiscali che è tenuto ad effettuare nel Paese nel quale ha la propria residenza fiscale, qualora sia differente dal Paese nel quale svolge la propria attività di insegnamento o di ricerca.

Quindi, il contribuente istante dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi che presenta in Italia il reddito estero derivante dall’attività di ricerca che svolge negli Stati Uniti.

Rispetto alla retribuzione supplementare disposta dall’Università estera, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti non pone alcuna limitazione alla potestà impositiva del nostro Paese, ossia del Paese nel quale il contribuente ha la residenza fiscale. Al contrario, in virtù della disposizione sopra richiamata, la limitazione riguarda la potestà impositiva degli Stati Uniti con riferimento alle retribuzioni percepite per l’attività di insegnamento e ricerca per i primi due anni di soggiorno temporaneo nel Paese estero.

Quindi, se la retribuzione aggiuntiva verrà percepita dal contribuente per un’attività di ricerca, questa verrà tassata esclusivamente in Italia per i primi due anni di soggiorno negli Stati Uniti. Non vi sarà, pertanto, alcun fenomeno di doppia imposizione e l’istante non avrà diritto ad alcun credito d’imposta per le imposte versate nel Paese estero da far valere nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia per tali periodi d’imposta.

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