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5 Febbraio 2021

Bonus regionale per far fronte all’emergenza Coronavirus: non rileva ai fini Irpef

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Emergenza Coronavirus e contributi erogati dalle Regioni per farvi fronte. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento fiscale da riconoscere a tali contributi erogati a liberi professionisti ed a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’istanza di interpello è stata presentata da una Regione che ha previsto l’erogazione di un contributo in favore di liberi professionisti che, al momento della presentazione della richiesta di accesso al bonus, sono titolari di partita Iva attiva, iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa di previdenza privata o, in mancanza di una Cassa previdenziale privata, iscritti alla gestione separata Inps. L’attività professionale deve essere iniziata prima del 1° febbraio 2020 ed il soggetto richiedente deve avere il domicilio fiscale nella Regione che ha presentato l’istanza di interpello. Analogo contributo è previsto, altresì, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Inps, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e con residenza nella stessa Regione.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la rilevanza ai fini Irpef di tale contributo nei confronti dei beneficiari e la conseguente assoggettabilità di esso alla ritenuta a titolo di acconto ai fini Irpef.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 84 del 3 febbraio 2021, ha ricordato la regola fondamentale prevista dal Decreto “Ristori” del mese di ottobre del 2020 secondo la quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Coronavirus, diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza stessa, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

L’esclusione della tassazione riguarda, quindi, i contributi destinati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, tranne nel caso in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. In questa ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione produce reddito di lavoro autonomo e, quindi, può beneficiare del contributo e del relativo regime di esenzione.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto espressamente, in riferimento all’istanza presentata dalla Regione, che il contributo erogato dalla Regione stessa ai liberi professionisti titolari di partita Iva non deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto Irpef al momento dell’erogazione e non è imponibile nei confronti dei beneficiari.

Con riguardo ai titolari di rapporti di collaborazione, per fruire del contributo regionale è necessario che anche essi possiedano redditi di lavoro autonomo, rilevabili dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, per un importo non superiore a 23.400 Euro, che abbiano un volume d’affari complessivo non superiore a 30.000 Euro e che non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato. Deve ritenersi che, anche per tali soggetti, il contributo non rilevi ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche e non sia soggetto a ritenuta a titolo d’acconto da parte della Regione al momento dell’erogazione.

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