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24 Gennaio 2020

Bonus per efficienza energetica: il secondo cessionario può compensarlo con accise

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La prima Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello nel 2020 ha riguardato la possibilità di utilizzare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica in compensazione con il debito per le accise.

L’istante si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale ed ha, tra i propri clienti, imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti al miglioramento dell’efficienza energetica.

L’istante ha ricordato la normativa (“Decreto Crescita 2019”) secondo la quale l’importo della detrazione spettante per gli interventi edilizi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per migliorare l’efficienza energetica può essere ceduto all’impresa che esegue l’intervento in cambio di uno sconto sul corrispettivo dovuto ed indicato in fattura. L’impresa che esegue l’intervento e applica lo sconto diviene, quindi, titolare di un credito d’imposta dello stesso importo che può utilizzare in compensazione in cinque quote annuali oppure può cedere ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione.

Nel caso specifico, vi è un’impresa che esegue gli interventi di riqualificazione energetica alla quale è stato ceduto il credito d’imposta e che vuole a sua volta cederlo all’istante che le fornisce energia elettrica e gas naturale. Il quesito riguarda la possibilità per l’istante (secondo cessionario) di utilizzare il credito d’imposta in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sulla produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dall’istante.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla normativa in materia, evidenziando che è riconosciuta la possibilità al committente dei lavori di riqualificazione energetica di cedere all’esecutore dei lavori medesimi l’importo spettante come detrazione d’imposta. Così l’impresa esecutrice acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo ed il committente ottiene uno sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto. L’impresa esecutrice, poi, può cedere il credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle stesse condizioni del primo cessionario (ossia dell’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione energetica).

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che il versamento delle accise può essere effettuato utilizzando il modello di pagamento “F24 Accise” con la relativa possibilità di compensare con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare i crediti per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al caso specifico è, pertanto, che il credito d’imposta ceduto all’istante possa essere utilizzato, nel modello “F24 Accise”, per compensare il debito per le accise dovute per la produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

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