Nell’Ordinanza n. 5040 del 13 marzo 2015, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento ad Irap del contribuente, esercente la professione di avvocato, e, in particolare, riguardo alla sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione nel caso in cui nello studio del professionista sia presente un unico dipendente.
Nella pronuncia in questione è stata ricordata l’evoluzione della giurisprudenza della Cassazione in materia.
E’ stato evidenziato che, per molto tempo, la grande maggioranza della giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso di ritenere integrato il presupposto dell’autonoma organizzazione ogni volta in cui il lavoratore autonomo si avvalga del lavoro di un dipendente, ossia di colui che fornisce un contributo lavorativo non occasionale.
Secondo tale giurisprudenza, è sufficiente a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione anche la presenza di un solo lavoratore dipendente, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, anche se per un tempo limitato e per un corrispettivo non elevato, anche se con mansioni di segreteria, anche se part-time, e perfino con mansioni di apprendista.
La Sezione Tributaria della Cassazione ha, però, altresì, affermato che, accanto a questo orientamento, si è andato recentemente affiancando, prima in maniera sporadica, e poi in maniera sempre più insistente, un diverso orientamento, secondo il quale è escluso che la presenza di un dipendente costituisca di per sé sola un elemento decisivo ed insuperabile per determinare la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.
Quindi, si sta radicando nella giurisprudenza della Cassazione, in maniera sempre più netta, un contrasto sul punto specifico della rilevanza della presenza di uno o più dipendenti ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione.
La conclusione alla quale si è giunti è che la controversia debba essere rimessa al Primo Presidente della Corte, affinché valuti l’opportunità di investire della questione le Sezioni Unite. E’ stato, infatti, evidenziato come sarebbe grave il permanere di un contrasto così netto e radicato riguardo alla sussistenza di un presupposto di imposta.