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Novità Irpef - Ires
26 Febbraio 2021

Approvati i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il 2020

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Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, sono stati approvati i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale relativi alle attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle professioni.

Si tratta di 87 nuovi Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020 che rappresentano le evoluzioni di 86 indici approvati a dicembre del 2018 e di un indice approvato a dicembre del 2019.

Sono stati approvati anche degli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo nel quale viene svolta l’attività economica. Si tratta degli indicatori per la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari; degli indicatori per la territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili; degli indicatori per la territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef. Questi indicatori di territorialità valgono in relazione agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2020.

All’articolo 3 del Decreto, è stabilito, inoltre, che gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscali appena approvati non si applicano, oltre che alle categorie di contribuenti individuate dal Decreto Legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis, comma 6), anche nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 Euro;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso Indice Sintetico di Affidabilità, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività che non rientrano tra quelle prese in considerazione dall’Indice Sintetico di Affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 % dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • delle società cooperative, delle società consortili e dei consorzi che operano esclusivamente in favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente in favore degli utenti stessi;
  • dei soggetti che esercitano in ogni forma di società cooperativa attività di trasporto con taxi e di trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
  • per il periodo d’imposta 2020, dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti ad un gruppo Iva.

Ricordiamo che a tali cause di esclusione si devono aggiungere, per il periodo d’imposta 2020, quelle espressamente individuate dal Decreto del 2 febbraio 2021 riguardante la modifica della disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per lo stesso periodo d’imposta.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere individuate le tipologie di contribuenti che, anche se esclusi dall’applicazione degli indici, saranno comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

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