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12 Febbraio 2021

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale: nuove cause di esclusione a causa del Coronavirus

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Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, sono state approvate le modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale applicabili in riferimento al periodo d’imposta 2020.

In particolare, all’articolo 1 del Decreto Ministeriale è previsto che, per il periodo d’imposta 2020, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, in vigore per questo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che, nel 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 % dei ricavi o dei compensi o che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 o che esercitano, in modo prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività indicati nel primo allegato al Decreto Ministeriale (come i grandi magazzini, il commercio al dettaglio di tessuti, di mobili per la casa, di strumenti musicali, di calzature ed accessori, la ristorazione con somministrazione, le gelaterie e pasticcerie, la gestione di piscine e impianti sportivi, gli stabilimenti termali, le attività di organizzazioni che perseguono fini culturali e ricreativi, i servizi degli istituti di bellezza).

Queste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa sono state individuate seguendo la metodologia riportata nel secondo allegato al Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2021. Si tratta di ipotesi di esclusione individuate in continuità logica con le condizioni sulla base delle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, in virtù dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per fra fronte alle gravi difficoltà economiche patite da quei soggetti che risultano essere particolarmente colpiti dalla crisi derivante dall’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda, in particolare, l’esclusione dell’applicazione degli Isa legata alla diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 % nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, è stata seguita la medesima logica adottata con l’emanazione del Decreto “Rilancio”. In quest’ultimo caso, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile del 2019.

Mentre le disposizioni che regolano questi contributi fanno riferimento ai ricavi di un singolo mese o dei primi sei mesi del 2020, quelle che regolano l’esclusione dell’applicazione degli Isa fanno riferimento ai ricavi dell’intero periodo d’imposta 2020 da confrontare con quelli del 2019. In questo modo è possibile rendere coerenti i criteri alla base delle nuove disposizioni con la disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Anche il criterio di esclusione dell’apertura della partita Iva dal 1° gennaio 2019 richiama un criterio già impiegato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Ristori”.

Infine, le attività per le quali è stata prevista l’esclusione dell’applicazione degli Isa sono quelle attività che sono state oggetto di sospensione da parte del Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

I contribuenti che sono esclusi dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale dovranno comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017.

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