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Novità Irpef - Ires
15 Maggio 2020

Ampie possibilità di cessione dell’ecobonus e del sismabonus

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di cessione del credito d’imposta corrispondente all’ecobonus ed al sismabonus.

L’istante è una società che lavora per i condomini, stipulando due differenti tipologie di contratti. La prima riguarda la fornitura di energia al condominio e la realizzazione di interventi strutturali degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, con conseguente svolgimento anche dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti. La seconda tipologia di contratti consiste nei contratti di appalto per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico su parti comuni degli edifici condominiali. In questo secondo caso, non è prevista la fornitura di energia.

Il corrispettivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è regolato in parte attraverso l’integrale cessione della detrazione d’imposta spettante ai condomini per gli interventi commissionati.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta modalità di cessione del credito d’imposta acquisito dai condomini. In particolare, è richiesto se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni fiscali dell’ecobonus e del sismabonus, non utilizzata in compensazione, debba essere esercitata sull’intero credito attribuito alla società istante dal momento in cui diviene disponibile oppure possa essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per la compensazione. Inoltre, l’istante ha richiesto se la cessione del credito nei confronti di soggetti collegati debba essere effettuata in un’unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte.

Nella Risposta n. 126 dell’8 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nei provvedimenti che definiscono le modalità di cessione dei crediti d’imposta in questione, è previsto che il condomino possa cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare in materia di esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute dal condominio nel periodo d’imposta, per la quota a lui imputabile.

Inoltre, il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito soltanto dopo che il credito è divenuto disponibile ed il credito diviene disponibile per il cessionario non prima del 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e sempre che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito d’imposta che viene attribuito al cessionario, e che non sia oggetto di successiva cessione, viene ripartito in dieci quote annuali di pari importo utilizzabili in compensazione. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno, poi, non può essere richiesta a rimborso, ma può essere utilizzata negli anni successivi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, nel caso specifico, la società istante potrà cedere il credito, anche parzialmente, in favore di soggetti diversi, anche in tempi diversi e anche dopo aver utilizzato in compensazione una parte del credito.

E’ possibile, altresì, cedere le rate del credito che non siano ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo la dislocazione temporale originaria delle rate maturate in capo al cedente.

Condizione insuperabile, infine, è che il cessionario della società istante, o i cessionari nel caso in cui il credito venga ceduto a diversi soggetti, non potrà cedere ulteriormente il credito a soggetti terzi.

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