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Novità Irpef - Ires
6 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Agevolazioni per il docente universitario che rientra dall’estero: sì anche se in aspettativa.

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Ancora chiarimenti in materia di incentivi per il rientro di docenti e ricercatori dall’estero.

A porre il quesito tramite un’istanza di interpello è un professore ordinario presso un’Università italiana dal 2019. Per il 2021 ed il 2022 l’istante risulta fiscalmente residente in Spagna ed ha un contratto a tempo determinato con un’Università spagnola che si concluderà il 31 agosto 2022. Il professore è stato messo in aspettativa senza percezione di assegni dall’Università italiana dal 1° novembre 2020 fino al 31 agosto 2022. Si tratta di un contribuente che ha già usufruito degli incentivi per docenti e ricercatori previsti dal Decreto Legge n. 78 del 2010 nel periodo tra il 2016 ed il 2019, dopo aver lavorato per cinque anni in Australia.

Nel corso del 2022, l’istante ha intenzione di rientrare in Italia, di riprendere l’insegnamento presso l’Università italiana e di acquisire la residenza fiscale nel nostro Paese.

Potrà fruire nuovamente degli incentivi previsti per docenti e ricercatori rientrati dall’estero, anche se collocato in aspettativa non retribuita ed anche se ha già fruito in precedenza del regime di favore previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010?

Nella Risposta n. 239 del 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia. La disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero ha subito diverse modifiche normative. La nuova disciplina trova applicazione a coloro che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia dal 2020.

Secondo tale disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto una documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese. Queste agevolazioni trovano applicazione nel periodo d’imposta nel quale il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

La disciplina che prevede tali agevolazioni è rivolta a tutti i residenti all’estero, sia che siano italiani, sia che siano stranieri.

Con riferimento al caso descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una propria Risoluzione del 2017 con la quale era stato chiarito che un docente universitario trasferitosi all’estero ed iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero per lo svolgimento di un’attività di ricerca e didattica, a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, può, una volta rientrato in Italia ed una volta acquisita la residenza fiscale nel nostro Paese, beneficiare del trattamento agevolato previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010, purché evidentemente sussistano tutte le condizioni richieste dalla disciplina in questione.

Non costituisce, quindi, una causa ostativa alla fruizione del regime agevolato la circostanza che l’attività di ricerca o di docenza all’estero sia stata svolta avvalendosi dell’aspettativa senza assegni, in base a quanto previsto dalla Legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori universitari.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che l’istante potrà avvalersi del regime agevolato previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, sussistendo tutte le condizioni richieste, a partire dall’anno d’imposta in cui rientrerà in Italia.

Non rappresenta una causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni neanche la circostanza che l’istante si sia avvalso delle medesime agevolazioni anche tra il 2016 ed il 2019, dopo un periodo di lavoro all’estero. La normativa non prevede, infatti, nessuna preclusione in tal senso.

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