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Novità Irpef - Ires
29 Luglio 2017

Agevolazioni anche per i docenti in aspettativa che lavorano all’estero e rientrano in Italia

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Una nuova questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di presentazione di interpello.

L’interpellante è un professore universitario residente nel Regno Unito ed iscritto all’AIRE. Il contribuente ha reso noto di essere stato collocato in aspettativa, fino al 30 settembre 2017, dall’Università italiana dove è stato professore ordinario. Ora intende rientrare in Italia e riprendere la sua attività presso l’Università italiana, oltre a riacquistare la residenza nel territorio italiano.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 per favorire il rientro dei docenti dall’estero, nonostante la condizione di collocamento in aspettativa.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 92 del 14 luglio 2017, ha, dapprima, richiamato la normativa vigente in materia, secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca privati o pubblici o Università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio italiano. Inoltre, è previsto che gli stessi emolumenti non concorrano alla formazione del valore della produzione netta dell’Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che l’istituto dell’aspettativa, che è stata richiesta dal contribuente istante e concessa dal suo datore di lavoro, è causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per un periodo o per più periodi comunque già determinati all’inizio della sospensione. In tale periodo o in tali periodi di sospensione si interrompe il nesso di corrispettività tra le prestazioni del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di un’aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia ed acquisita in Italia la residenza fiscale, possano beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 78 del 2010, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla normativa in questione.

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