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30 Novembre 2018

Agevolazione ACE: individuati due principi per disapplicare le norme antielusive

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L’Agenzia delle Entrate ha enunciato due nuovi principi di diritto riguardo all’applicazione dell’agevolazione ACE.

Nel principio di diritto n. 11 del 26 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese rappresentano uno strumento idoneo a moltiplicare la fruizione dell’agevolazione ACE all’interno del gruppo.

E’ per tale ragione che la normativa in materia prevede una riduzione della base di calcolo dell’ACE del soggetto che presenta un incremento dei finanziamenti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (norma antielusiva).

E’ stato, altresì, chiarito, in una Circolare del 2014, che colui che ha registrato l’incremento di crediti potrà comunque richiedere la disapplicazione della norma antielusiva qualora il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, posto in essere delle operazioni duplicative dei benefici dell’ACE, come conferimenti in denaro, finanziamenti ad altri soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.

Riguardo al destinatario del finanziamento, questi potrebbe presentare una propria base ACE alimentata anche da apporti di capitale. Qualora il destinatario del finanziamento dovesse compiere delle operazioni che permettono di duplicare la fruizione del’agevolazione, si presume che abbia utilizzato in via prioritaria le somme che gli sono pervenute a titolo di apporto. Queste somme, quindi, dovranno essere sterilizzate dalla base ACE del soggetto destinatario del finanziamento.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, fino a concorrenza della riduzione operata, è escluso che l’incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore abbia un effetto duplicativo dell’agevolazione ACE nell’ambito del gruppo e, pertanto, entro tali limiti, il finanziatore potrà disapplicare la norma antielusiva suddetta (articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE).

Nel principio di diritto n. 12 del 26 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha trattato un’altra ipotesi di disapplicazione delle disposizioni antielusive previste nell’ambito della normativa in materia di agevolazione ACE. Tale ipotesi è quella nella quale l’incremento patrimoniale rilevante ai fini dell’ACE è determinato per effetto esclusivo di utili accantonati nelle riserve disponibili.

Secondo i chiarimenti resi in una Circolare del 2015, in queste situazioni la disapplicazione può essere riconosciuta a condizione che il contribuente non abbia registrato delle somme in ingresso che abbiano già formato la base ACE per altri soggetti del gruppo, a titolo di conferimento in denaro proveniente da altro soggetto, anche estraneo al gruppo di appartenenza, oppure a seguito di un’operazione che permette la duplicazione dei benefici dell’ACE all’interno del gruppo di imprese, come finanziamenti o corrispettivi per cessione di partecipazioni e/o aziende infragruppo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contribuente presenta una base ACE mista, ossia costituita sia da conferimenti, che da utili accantonati, qualora compia una o più delle operazioni duplicative degli effetti dell’agevolazione, dovrà effettuare delle riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti. Infatti, soltanto entro questi limiti si può produrre l’effetto duplicativo del beneficio fiscale in questione.

Una volta neutralizzata la base ACE frutto dell’apporto di capitali, rimane quella parte della base ACE che è alimentata dagli utili non distribuiti. Si può, quindi, riconoscere che le ulteriori ed eventuali operazioni in uscita, come anticipato, non sono duplicative dell’effetto dell’agevolazione, a condizione che non sussistano ulteriori flussi di denaro in ingresso che abbiano già formato la base ACE per altri soggetti del gruppo.

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