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30 Novembre 2018

Agevolazione ACE: come determinarla in caso di stabile organizzazione sorta da fusione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’applicabilità dell’agevolazione ACE ad una stabile organizzazione italiana di una società belga.

La stabile organizzazione è stata costituita a seguito di un’operazione di fusione intracomunitaria di una società italiana nella casa-madre belga. L’operazione straordinaria di fusione è stata realizzata in regime di neutralità fiscale e non ha comportato alcun trasferimento all’estero di beni patrimoniali, materiali o immateriali.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 86 del 27 novembre 2018, ha ricordato che l’agevolazione ACE è applicabile ai soggetti esteri che esercitano in Italia attività commerciali mediante stabili organizzazioni. Per tali soggetti, l’agevolazione potrà trovare applicazione facendo riferimento agli incrementi del “fondo di dotazione” della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La particolarità del caso specifico è dato dalla circostanza che la costituzione della stabile organizzazione in Italia è avvenuta a seguito della fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società italiana in una data successiva rispetto all’entrata in vigore dell’agevolazione ACE.

Riguardo alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, occorre prendere in considerazione come fondo di dotazione non quello indicato nei documenti contabili, ma quello, anche figurativo, congruo ai fini fiscali. In particolare, occorre considerare l’ammontare del fondo congruo fiscale alla data del 31 dicembre 2010 per valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione italiana del soggetto estero.

Nel caso specifico, alla data del 31 dicembre 2010 la stabile organizzazione istante ancora non esisteva, mentre esisteva la società di diritto italiano dalla cui incorporazione successiva con la casa-madre belga è sorta la stabile organizzazione italiana, che ne ha ereditato tutti i valori ed il patrimonio contabile di partenza. Pertanto, occorrerà prendere in considerazione come dato di partenza, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione ACE, il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2010 della società italiana poi incorporata.

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