NULL
Novità Irpef - Ires
3 Novembre 2017

Agevolazione ACE: i chiarimenti sulle novità della disciplina di attuazione

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 26 del 26 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE. La Circolare si è resa necessaria a seguito della revisione delle disposizioni di attuazione di tale agevolazione operata con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017.

L’intervento di modifica ha riguardato:

  • la revisione delle disposizioni di attuazione finalizzate a gestire gli effetti delle nuove regole introdotte dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2015 riguardo alla composizione ed alla struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
  • l’aggiornamento delle disposizioni destinate alle persone fisiche ed alle società di persone che esercitano attività d’impresa in contabilità ordinaria a seguito delle nuove regole introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017;
  • i chiarimenti riguardo agli aspetti operativi per quanto riguarda la determinazione dell’agevolazione nei periodi precedenti d’imposta;
  • la revisione delle disposizioni antielusive.

I chiarimenti inseriti nella Circolare dell’ottobre del 2017 riguardano, in particolare, la preventività delle istanze di interpello probatorio e la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni e la decorrenza della nuova disciplina antielusiva introdotta con il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017.

Riguardo al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017, è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

Ha, altresì, ricordato la possibilità per i contribuenti di presentare un interpello probatorio per ottenere un parere dall’Amministrazione finanziaria riguardo alla sussistenza delle condizioni ed alla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’applicazione di specifici regimi fiscali. Rientrano nell’ambito dell’interpello probatorio le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione dell’ACE nel caso di operazioni che potrebbero comportare indebite duplicazioni di benefici.

Inoltre, le istanze di interpello, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tenendo conto delle proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni, sono da considerarsi valide tutte le istanze di interpello per il periodo d’imposta 2016, incluse quelle probatorie relative all’applicazione dell’agevolazione ACE, presentate entro il nuovo termine stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017.

Riguardo alla decorrenza della nuova disciplina antielusiva, tale disciplina è contenuta nel nuovo Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 ed è volta ad evitare che si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio. Tale disciplina, per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, troverà applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. Occorrerà prendere in considerazione tutte le operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disciplina antielusiva che sono poste in essere dal 2011 al 2018.

E’ prevista, altresì, una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi. Infatti, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dagli effetti che hanno avuto rispetto alla determinazione dell’agevolazione ACE. E’, quindi, preclusa ai contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative, per correggere dichiarazioni per le quali sono già scaduti i termini di presentazione, in relazione a comportamenti collegati alla disciplina antielusiva.

Con riferimento alle istanze di interpello probatorio relative al periodo d’imposta 2016 ancora in fase di istruttoria, i contribuenti ai quali sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, in sede di risposta potranno evidenziare l’intenzione di applicare la nuova disciplina, presentando la relativa documentazione. Coloro che hanno presentato un’istanza in corso di valutazione e che non hanno ricevuto richiesta di documentazione integrativa possono comunque dichiarare di volersi avvalere delle nuove disposizioni inviando una integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza presentata originariamente.

Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria risponderanno alle istanze integrate entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta o dalla integrazione spontanea.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto