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Novità Irpef - Ires
20 Marzo 2015

Accordo a controllo congiunto regolato dai principi contabili internazionali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione delle disposizioni Ires ed Irap

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 29 del 18 marzo 2015, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo alla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di Ires ed Irap per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

In particolare, la società istante aveva concluso un accordo con una società turca per la costruzione e la gestione di un’autostrada.

In applicazione del principio contabile IFRS 11, l’accordo in questione era qualificabile come joint operation, ossia un accordo sul quale le parti esercitano un controllo congiunto. Inoltre, la società veicolo costituita dalle due società che hanno concluso l’accordo, per dare esecuzione all’accordo medesimo, era, sotto il profilo contabile, trasparente rispetto alla società istante.

La società istante aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere se le modalità di rilevazione contabile dell’operazione, previste dall’IFRS 11, incidano sulla determinazione del reddito imponibile Ires, in base al principio di “derivazione rafforzata” previsto dall’articolo 83 del TUIR, e sul valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’interpretazione più corretta da seguire con riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione sia quella di escludere la rilevanza fiscale del consolidamento imposto dal principio IFRS 11, e di applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni.

Quindi, le vicende reddituali della società istante devono essere ricostruite in funzione della partecipazione detenuta nella società veicolo, considerata fiscalmente rilevante.

Per quanto riguarda l’Irap, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che siano rilevanti gli elementi reddituali della società veicolo imputati per trasparenza nel bilancio separato della società istante. Mentre, invece, devono concorrere alla formazione della base imponibile Irap i componenti di reddito derivanti da operazioni autonome poste in essere tra la società istante e la società veicolo.

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