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Novità Irpef - Ires
17 Aprile 2015

Accertamento sintetico: è sufficiente per il contribuente provare la disponibilità di redditi compatibili con le spese effettuate

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 7339 del 10 aprile 2015, ha preso in esame una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva confermato quanto deciso in primo grado riguardo all’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente.

In particolare, l’avviso era stato emesso dall’Amministrazione finanziaria, in riferimento all’Irpef, a seguito di accertamento sintetico fondato sulla capacità di spesa che era stata desunta dall’acquisto di tre appartamenti che erano stati intestati al coniuge del contribuente, fiscalmente a carico, e dall’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata.

La Commissione Tributaria Regionale aveva motivato la propria decisione sulla base della documentazione depositata dal contribuente, dalla quale era possibile dedurre delle valide giustificazioni agli investimenti immobiliari effettuati dal contribuente medesimo (in particolare, era stata dimostrata la disponibilità di somme derivanti da rimborsi di finanziamenti effettuati in precedenza, che si erano aggiunte ai redditi dichiarati).

L’Agenzia delle Entrate, in sede di impugnazione in Cassazione, aveva lamentato la circostanza che i Giudici di secondo grado avevano ritenuto sufficiente che il contribuente avesse provato la percezione di adeguati redditi, esenti o già soggetti alla ritenuta alla fonte, ai fini della giustificazione degli incrementi patrimoniali. Non era, invece, stata richiesta l’ulteriore, e necessaria (secondo l’Agenzia delle Entrate), prova del concreto impiego di tali redditi nell’effettuazione delle specifiche spese.

La Corte di Cassazione ha ritenuto non fondate le contestazioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti, secondo la Suprema Corte, l’accertamento sintetico si incentra su presunzioni che sono fondate sull’incompatibilità tra il tenore di vita ed il reddito dichiarato e, quindi, la prova contraria che deve essere fornita dal contribuente non può che tendere a dimostrare la compatibilità tra il tenore di vita ed il reddito dichiarato, in astratto, a prescindere dall’esatta identificazione del nesso causale tra incassi ed esborsi.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che i destinatari dell’accertamento sintetico sono soggetti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili e, quindi, a tali soggetti non si può estendere la logica che è alla base degli accertamenti fondati sui riscontri effettuati mediante i conti correnti bancari (a ciascuna operazione deve corrispondere un riscontro documentale riguardo alla provenienza o alla destinazione). Non si può gravare i soggetti destinatari dell’accertamento sintetico dell’onere di fornire la puntuale dimostrazione della correlazione causale tra il loro tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale.

Al contribuente, quindi, è richiesto soltanto di vincere la presunzione che il reddito dichiarato non sia sufficiente per realizzare gli acquisti.

Nel caso di specie, la valutazione dei Giudici di secondo grado, radicata proprio sulla idoneità della prova contraria addotta dal contribuente a dimostrare la compatibilità tra i complessivi redditi maturati e le spese effettuate per gli incrementi patrimoniali, non può essere annullata sulla base del ragionamento esposto dall’Agenzia delle Entrate.

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