Nuovi chiarimenti per l’applicazione del “Superbonus”.
Il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate riguarda dei lavori di isolamento termico realizzati presso un’abitazione di proprietà dell’istante ed iniziati nel dicembre del 2019. I lavori, poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati posticipati al mese di luglio del 2020. Quindi, anche i pagamenti sono stati posticipati ed eseguiti successivamente al 1° luglio 2020. L’istante ha sostenuto che questi interventi possano beneficiare del “Superbonus” come interventi “trainanti”.
Ad agosto del 2020 è stata aggiornata la SCIA relativa a tali lavori e sono stati inseriti anche degli interventi che possono essere qualificati come interventi “trainati” in virtù della normativa che regola il “Superbonus”. Si tratta di lavori di sostituzione delle finestre, di installazione di un impianto fotovoltaico e di sostituzione della caldaia già esistente con una caldaia a condensazione.
La mancata applicazione della detrazione fiscale del 110 %, secondo l’istante, potrebbe derivare dalla circostanza che quando sono iniziati i lavori, a dicembre del 2019, non è stato prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla situazione dell’immobile prima della realizzazione degli interventi.
L’istante ha sostenuto che l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla situazione prima e dopo gli interventi possa essere prodotto alla fine dei lavori, unitamente alle asseverazioni di congruità delle spese sostenute.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 571 del 9 dicembre 2020, ha richiamato la normativa in materia, evidenziando che il miglioramento energetico, ai fini dell’applicazione del “Superbonus”, deve essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica riferito alla situazione prima e dopo gli interventi. L’attestato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nel caso di interventi iniziati prima del 1° luglio 2020, l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla situazione precedente agli interventi deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, nel caso esaminato, l’attestato relativo alla situazione precedente ai lavori potrà essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori medesimi, purché si riferisca alla situazione esistente alla data di inizio di tali lavori.