E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2013, con il quale è stato disposto, per l’anno 2013, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, l’articolo 1 del Decreto prevede che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite massimo stabilito per ciascuno studio di settore, devono effettuare i versamenti in questione:
– entro l’8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
– dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con la maggiorazione dello 0,40 %, a titolo di interesse corrispettivo.
Tale proroga si applica anche ai contribuenti che partecipano, in regime di trasparenza, a società, associazioni ed imprese con i requisiti predetti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.