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29 Settembre 2012

Trattamento fiscale degli interessi corrisposti a banche estere nell’ambito di contratti di finanziamento: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Risoluzione n. 89 del 25 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad un interpello in merito alla questione del trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

In particolare, la società istante ha fatto riferimento ai contratti di finanziamento che, nell’ambito della propria attività di amministrazione fiduciaria, stipula, a proprio nome ma per conto dei propri fiducianti, presso istituti di credito esteri. Tali contratti producono degli interessi a tasso variabile che devono essere corrisposti dalla società istante per conto dei propri fiducianti, in via posticipata, alle scadenze pattuite. Gli istituti di credito esteri che percepiscono tali interessi sono privi di stabile organizzazione in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che gli interessi corrisposti a fronte di finanziamenti sono qualificabili come redditi di capitale. Devono essere considerati come prodotti in Italia, e quindi imponibili, i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Quindi, se il reddito da capitale è prodotto da un soggetto “italiano” diviene imponibile anche se percepito da un soggetto non residente in Italia.

Inoltre, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione, è che la società fiduciaria, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente.

La società fiduciaria può applicare l’aliquota ridotta eventualmente prevista dagli accordi internazionali. In questa ipotesi, è necessario che la società conservi ed esibisca o trasmetta, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale estera dal quale risulti la residenza del soggetto percettore, e la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Inoltre, la società fiduciaria è tenuta, in virtù degli obblighi relativi al “monitoraggio fiscale”, a comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a 10.000 Euro, conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento, compresi i finanziamenti connessi agli interessi.

I fiducianti, invece, dal momento che il finanziamento rientra nell’ambito del rapporto di amministrazione fiduciaria e che la società fiduciaria assume la qualifica di sostituto d’imposta per i conseguenti flussi di reddito, non devono indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi i trasferimenti da e verso l’estero relativi all’operazione in questione.

La società fiduciaria dovrà segnalare i redditi corrisposti e la ritenuta applicata nella dichiarazione dei redditi dei sostituti d’imposta ed intermediari.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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