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Novità Irpef - Ires
3 Maggio 2013

Titoli di risparmio per l’economia meridionale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione sugli interessi dell’imposizione ridotta.

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Nella Circolare n. 10 del 30 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti che le sono stati posti riguardo all’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 8, comma 4, del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, riguardante i titoli di risparmio per l’economia meridionale.

Questi titoli, come ricordato nella Circolare, sono soggetti alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 ed producono interessi che beneficiano, al ricorrere di determinate condizioni, di un trattamento tributario agevolato, in quanto ad essi è applicabile l’aliquota ridotta del 5 % in luogo di quella ordinaria del 20 %.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i titoli di risparmio in questione possono essere sottoscritti soltanto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa (agricola o commerciale). Sul mercato secondario, i titoli possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori.

Soltanto le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, però, possono usufruire dell’aliquota ridotta del 5 % anche nel caso di acquisti nel mercato secondario.

Gli imprenditori individuali possono sottoscrivere i titoli in questione e beneficiare dell’aliquota ridotta del 5 % qualora non detengano i titoli medesimi nell’ambito dell’attività d’impresa. In questo caso, i soggetti che emettono i titoli dovranno acquisire dagli imprenditori individuali una dichiarazione che attesti che i titoli sottoscritti non sono detenuti nell’ambito dell’attività d’impresa. Inoltre, nel caso in cui gli imprenditori individuali acquistino i titoli nei mercati secondari, la dichiarazione predetta dovrà essere acquisita dall’intermediario tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai medesimi titoli.

Ancora, riguardo agli imprenditori individuali che detengono i titoli di risparmio al di fuori dell’attività d’impresa e che li immettono in gestioni individuali di portafoglio per le quali opera il regime di risparmio gestito previsto dal Decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, è previsto che gli interessi e gli altri proventi dei titoli non concorrano alla determinazione del risultato di gestione. Generalmente, quindi, ai redditi di capitale derivanti dai titoli in questione è applicabile l’imposta sostitutiva del 5 %.

Nella Circolare, è stato precisato che le associazioni di professionisti, le società semplici ed assimilate e gli enti non commerciali non possono sottoscrivere i titoli di risparmio per l’economia meridionale ed usufruire delle relative agevolazioni. La sottoscrizione è, infatti, come detto, riservata alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa.

Possono beneficiare dell’agevolazione, però, le persone fisiche non residenti.

Nel caso di titoli sottoscritti da società fiduciarie, per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, occorre far riferimento alla posizione del fiduciante.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito, con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, che nel caso di titoli di risparmio sui quali venga costituito un diritto di usufrutto a favore di un soggetto che non abbia i requisiti previsti per beneficiare dell’aliquota ridotta, non trova applicazione l’imposta sostitutiva in misura ridotta. Se, invece, il diritto di usufrutto è costituito in favore di persona fisica non esercente attività d’impresa, il regime agevolato può trovare applicazione anche se il proprietario del titolo non ha i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.

Ancora, in caso di titoli che sono riferibili a persone fisiche non esercenti attività d’impresa che possiedono quote o azioni di fondi d’investimento che detengono titoli di risparmio per l’economia meridionale, non trova applicazione l’imposta in misura ridotta. Non è applicabile l’imposizione ridotta neanche nel caso di proventi derivanti da titoli di risparmio per l’economia meridionale inclusi nella composizione di redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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