Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 30 settembre 2012, per le persone fisiche, anche nella qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la propria residenza o la propria sede operativa nel territorio dei Comuni nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo colpiti dal terremoto.
Non verranno rimborsate le somme già versate.
La sospensione, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 1 del Decreto ministeriale, vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno la propria sede legale o la propria sede operativa nei territori in questione.
E’ stato stabilito, per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, che la sospensione sarà subordinata alla richiesta da parte del contribuente, il quale dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale. A tale fine, sarà l’Autorità comunale interessata a trasmettere copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, nei successivi venti giorni.
I Comuni per i quali opera la sospensione sono stati specificamente individuati in un elenco allegato al Decreto.
E’ stato, però, anche precisato che con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri Comuni colpiti dal terremoto (ed in particolare dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012), per i quali potrà operare la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.